Ordinanza n. 89/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione n. -OMISSIS-4 con la quale il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali – Fitosanitario Regionale della Regione Molise ha inibito alla ricorrente di ricevere conferimenti di rifiuti dal 15 giugno al 30 settembre 2024 nell’impianto in loc. -OMISSIS- di -OMISSIS-; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quello che forma oggetto del presente gravame, comprese: la nota del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, con la quale il medesimo Servizio della Regione Molise ha preannunciato l’adozione del provvedimento impugnato; la nota del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, con la quale lo stesso Servizio ha condizionato la ripresa dei conferimenti: a) alla trasmissione di un programma particolareggiato dei monitoraggi da effettuare; b) alla previa elencazione dei singoli conferimenti che il gestore intenderebbe autorizzare durante il periodo di monitoraggio (in conformità al cronoprogramma di cui al punto precedente); c) alla trasmissione di comunicazioni quotidiane aventi ad oggetto il produttore e le caratteristiche del rifiuto da conferire; d) all’ammissibilità all’impianto esclusivamente di rifiuti prodotti in situazioni emergenziali, vieppiù riguardanti il solo territorio molisano; nonché per il risarcimento del danno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale che ha inibito il conferimento di rifiuti presso un impianto per il periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2024, nonché gli atti connessi e le condizioni imposte per la ripresa dei conferimenti
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali – Fitosanitario Regionale della Regione Molise che le ha vietato di ricevere conferimenti di rifiuti presso il proprio impianto per un determinato periodo, chiedendo anche l'annullamento della nota di preavviso e della successiva nota che subordinava la ripresa dei conferimenti alla trasmissione di un programma dettagliato di monitoraggio, all'indicazione preventiva dei conferimenti, a comunicazioni quotidiane sui produttori e sulle caratteristiche dei rifiuti e alla limitazione dei conferimenti a rifiuti prodotti in situazioni emergenziali nel territorio molisano. È stata proposta anche domanda risarcitoria. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudice si è limitato a disporre incombenti istruttori preliminari sulla persistenza dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso né il merito delle domande di annullamento e risarcimento né eventuali questioni preliminari. Ha disposto che le parti costituite depositino entro il 30 settembre 2026 dichiarazioni sulla permanenza dell'interesse alla definizione del giudizio nel merito, sull'eventuale sopravvenuta rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, qualora l'interesse persista, sulle eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. L'incombente è motivato dall'esigenza di razionalizzare i ruoli, ridurre l'arretrato e fissare per la trattazione soltanto le cause che richiedano un'effettiva decisione di merito, nel rispetto del principio di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Utilizzato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato per sottolineare l'esigenza di accrescere la funzionalità del Tribunale e di inserire nei ruoli di udienza i soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Fondamento del coinvolgimento delle parti nella verifica della persistenza dell'interesse alla decisione e delle eventuali ragioni di improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella gestione dei giudizi pendenti, il giudice amministrativo può richiedere alle parti di dichiarare la persistenza dell'interesse alla decisione di merito e l'eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, prima di fissare la causa per la trattazione.
- Quando l'interesse alla decisione permane, le parti possono essere chiamate a indicare le connessioni oggettive o soggettive della controversia con altri giudizi pendenti, al fine di favorire una gestione coordinata del contenzioso.
- Il dovere di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo legittima incombenti istruttori interlocutori finalizzati alla razionalizzazione dei ruoli e alla riduzione dell'arretrato, senza anticipare la decisione sul merito.
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