Sentenza del 27/01/2015 n. 154 - Comm. Trib. Prov. Bari
Iva - Consorzio di proprietari terrieri - Prestazioni a titolo oneroso rese nei confronti dei consorziati - Servizio di vigilanza a mezzo di guardie giurate - Imponibilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a IVA dei contributi versati dai consorziati per finanziare il servizio di vigilanza svolto da guardie giurate. Il consorzio sosteneva che tali prestazioni, rese in attuazione dell'atto costitutivo e dello statuto esclusivamente a favore dei propri consorziati, costituissero attività interna e non commerciale. I contributi erano determinati in base all'estensione dei terreni e al tipo di coltura, ed erano destinati esclusivamente alla copertura delle spese del servizio.
La decisione
La pretesa di assoggettare a IVA i contributi è stata esclusa. Le prestazioni di vigilanza sono state considerate attività interna del consorzio, priva di natura commerciale, anche in ragione dell'assenza di cespiti e beni strumentali propri. I versamenti dei consorziati sono stati qualificati come contributi destinati alla copertura dei costi e non come corrispettivi imponibili ai fini IVA. Ha inoltre rilevato la circostanza che i consorziati erano coltivatori diretti privi di soggettività passiva IVA oppure imprenditori agricoli in regime speciale, senza diritto alla detrazione dell'imposta.
Massime di principio
- I contributi versati dagli associati o consorziati non sono automaticamente soggetti a IVA: occorre verificare se rappresentino il corrispettivo di una prestazione commerciale individualmente resa oppure semplici quote interne destinate al finanziamento dell'attività comune.
- Quando un ente svolge un servizio esclusivamente a favore dei propri membri, in attuazione dello statuto e senza operare sul mercato, l'attività può essere qualificata come interna e non commerciale.
- La determinazione dei contributi secondo criteri di riparto dei costi, come la superficie dei terreni o il tipo di coltura, è un elemento compatibile con la natura contributiva delle somme, ma deve essere valutata insieme alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
- L'assenza di una struttura imprenditoriale, di cespiti e di beni strumentali propri può costituire un indice della non commercialità dell'attività, pur non essendo di per sé decisiva.
- La qualificazione IVA dipende dalla sostanza economica dell'operazione: se il pagamento remunera direttamente un servizio individualizzato fornito nell'esercizio di un'attività economica, l'IVA può essere dovuta; se finanzia invece un'attività istituzionale comune, il pagamento può restare fuori campo IVA.
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