Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36347/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un difensore, nominato in un procedimento penale nell'interesse di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, aveva chiesto al Tribunale la liquidazione dei compensi per l'attività svolta. Il Tribunale aveva prima rigettato l'istanza per ritenuta prescrizione del diritto; in sede di opposizione aveva poi confermato il rigetto con diversa motivazione, affermando che, poiché la richiesta di liquidazione era stata presentata in un anno diverso da quello dell'ammissione al beneficio, il difensore avrebbe dovuto provare la persistenza dei requisiti reddituali dell'assistito e quindi l'assenza di cause ostative o di revoca del beneficio. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza con cinque motivi: violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per decisione su causa di rigetto diversa da quella dedotta; violazione dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per decisione a sorpresa senza contraddittorio; violazione degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002 perché il diritto del difensore alla liquidazione dipenderebbe solo dall'ammissione al patrocinio e non dalla prova della permanenza annuale del requisito reddituale; violazione degli artt. 76, 79 e 112 d.P.R. 115/2002 per avere ritenuto necessaria la dimostrazione della persistenza del reddito entro i limiti; violazione dell'art. 2729 c.c. per aver desunto solo dal decorso del tempo i presupposti di una possibile revoca del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo decisivo il vizio di decisione su una questione rilevata d'ufficio senza previo contraddittorio tra le parti. Ha precisato che la questione posta dal Tribunale - ossia la necessità di provare la persistente sussistenza dei requisiti reddituali per la liquidazione del compenso in un anno successivo all'ammissione - era connotata da profili misti di fatto e di diritto e avrebbe dovuto essere sottoposta alle parti. Poiché il Ministero era rimasto contumace e la parte ricorrente aveva dedotto che, se avvisata, avrebbe potuto produrre la prova del reddito dell'assistito anche per gli anni successivi, la decisione è stata cassata con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione anche per le spese. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    È richiamato come parametro della censura di ultrapetizione/decisone oltre il dedotto, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma su tale norma.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può porre a fondamento della decisione una causa di rigetto diversa da quella dedotta nel contraddittorio, specie se la questione introduce accertamenti di fatto non previamente discussi.

  • art. 101 c.p.c.

    La decisione fondata su una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta alle parti integra nullità per violazione del contraddittorio, quando la parte indichi le difese che avrebbe potuto svolgere.

  • art. 111 Cost.

    È evocato a sostegno del diritto al giusto processo e del contraddittorio effettivo.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che il diritto del difensore alla liquidazione dipende dall'ammissione al patrocinio e non dalla prova della permanenza annuale del requisito reddituale; la Corte non si pronuncia nel merito perché assorbe il motivo.

  • art. 83 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato insieme all'art. 82 d.P.R. 115/2002 a fondamento della pretesa alla liquidazione del compenso; nessuna interpretazione finale autonoma è resa per assorbimento.

  • art. 76 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato in relazione ai requisiti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte non si pronuncia nel merito della relativa questione.

  • art. 79 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per il dovere di comunicare le variazioni di reddito fino alla definizione del processo; la Corte non decide nel merito sul punto.

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato per censurare l'uso di presunzioni circa la sussistenza dei presupposti di revoca del beneficio; il motivo è assorbito.

Massime di principio

  • Se il giudice fonda la decisione su una questione mista di fatto e diritto rilevata d'ufficio e non previamente sottoposta al contraddittorio, la sentenza è nulla per violazione del diritto di difesa, purché la parte che si duole indichi in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere.
  • La nullità da "terza via" sussiste anche quando la questione decisiva sia diversa da quella posta dall'atto introduttivo o dal provvedimento opposto e non sia stata oggetto di deduzione delle parti.
  • Nel procedimento di liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'eventuale necessità di accertare fatti ulteriori rispetto alla sola ammissione richiede comunque il rispetto del contraddittorio prima della decisione.
  • Quando una decisione di merito viene cassata per vizio di contraddittorio su una questione assorbente, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso non esaminati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.