Cassazione Penale, Sentenza n. 39307/2022 del 18/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro emesso dal G.I.P. relativo a euro 1.213.772,79 ritenuti provento di bancarotta patrimoniale fraudolenta. Sono dedotti due motivi: 1) violazione di legge (art. 309 c.p.p., richiamato dall'art. 324 comma 7) per avere il giudice del riesame esteso l'oggetto del sequestro (attribuendo la somma anche al capo 5, distrazione a favore proprio) rispetto a quanto indicato nel dispositivo del G.I.P. (capo 6, distrazione a favore di terzi), con riferimento alla prevalenza del dispositivo sulla motivazione; 2) erronea applicazione degli artt. 240, 125 comma 3, 321 c.p.p. e vizio di motivazione circa il nesso di pertinenzialità del denaro oggetto di sequestro, con l'affermazione che la confisca facoltativa del profitto non può essere imposta se il nesso di responsabilità e pertinenzialità non siano accertati con sentenza di condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia semplicemente corretto un errore materiale nel dispositivo del decreto del G.I.P., posto che la motivazione già aveva fatto riferimento al capo 5 (distrazione in proprio) per la somma sequestrata; la correzione era quindi lecita. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato la doglianza manifestamente infondata: la somma rinvenuta nella disponibilità dell'indagata integra il profitto del reato di distrazione e la pertinenzialità in relazione al reato è soddisfatta dal riscontro del fumus circa l'entrata del denaro nel patrimonio dell'indagata; richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha osservato che la confisca del denaro profitto del reato va qualificata come diretta (per la fungibilità del bene) e che non è ostativa l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma. Conseguentemente il ricorso viene rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al corretto contenuto del provvedimento cautelare e alla possibilità di errori materiali nel dispositivo; la Corte distingue omissioni valutative (non sanabili) dagli errori materiali correggibili.
art. 324 comma 7 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di impugnazione degli atti cautelari e dei limiti del riesame; utile per valutare l'ambito di controllo sulla misura cautelare.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma sul sequestro preventivo; interpretata nel senso che la somma di denaro nella disponibilità dell'indagato può costituire oggetto di sequestro come profitto del reato.
art. 240 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorso in relazione ai presupposti generali delle misure cautelari e del nesso di pertinenzialità tra bene e reato; la Corte ha ritenuto soddisfatto il fumus per il denaro sequestrato.
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Riferito dal ricorrente in ordine al vizio di motivazione e ai limiti dell'azione cautelare; la Corte non ha ritenuto sussistente il vizio invocato.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze del rigetto del ricorso per cassazione in materia cautelare; applicata per la condanna alle spese processuali.
Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021 (Rv. 282037-01)
Sez. U n. 42415/27-05-2021
Giurisprudenza di legittimità che qualifica la confisca del denaro costituente profitto del reato come diretta (non per equivalente) a causa della fungibilità del denaro; la Corte l'ha richiamata per affermare che tale confisca non è ostacolata dalla prova dell'origine lecita della specifica somma.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in materia di provvedimenti cautelari interviene limitatamente per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico: errori valutativi del giudice non sono sindacabili se non come violazione di legge.
- Il giudice del riesame può correggere errori materiali nel dispositivo di un provvedimento cautelare quando la motivazione dimostri che il giudizio di fumus e la valutazione sono stati compiuti rispetto al corretto oggetto; la correzione non configura estensione arbitraria dell'oggetto della misura.
- La somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'indagato può essere sequestrata come profitto del reato se sussiste il fumus dell'entrata del denaro nel patrimonio dell'indagato; per il denaro, la pertinenzialità si valuta anche alla luce della sua natura fungibile.
- La confisca del denaro profitto del reato è qualificata come diretta e non per equivalente: ciò implica che, ai fini della misura, non è decisiva la prova dell'origine lecita della specifica somma per escluderne l'immediata disponibilità cautelare.
- In caso di discordanza apparente tra dispositivo e motivazione, il sindacato verifica se si tratti di errore materiale (correggibile) o di omissione valutativa (non sanabile); la distinzione è cruciale per l'ammissibilità del ricorso in Cassazione.
- Per opporsi con successo a un sequestro preventivo di somme occorre contestare concretamente il fumus o la pertinenzialità mediante elementi di fatto idonei a escludere che il denaro costituisca provento del reato; mere deduzioni generiche sono spesso insufficienti.
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