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Ordinanza

Ordinanza n. 403/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento di rigetto parziale della domanda di contributo ai sensi del D.M. 1/12/2023 n. 317.

Giustizia amministrativa202600230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto parziale della domanda di contributo per l'acquisto di 15 veicoli di categoria C

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui la società incaricata della gestione della procedura ha parzialmente respinto la domanda di contributo presentata ai sensi della disciplina sugli incentivi agli investimenti nel settore dell'autotrasporto. Il Ministero e la società resistente hanno eccepito l'incompetenza territoriale del TAR adito, sostenendo che la controversia rientrasse nella competenza del TAR Lazio, sede di Roma. Il TAR Abruzzo ha esaminato esclusivamente la questione di competenza, senza pronunciarsi sulla legittimità del rigetto parziale né sulla domanda cautelare.

La decisione

Il TAR Abruzzo ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha individuato quale giudice competente il TAR Lazio, sede di Roma. La procedura di incentivazione è stata qualificata come nazionale e accentrata, poiché le risorse non utilizzate per le domande rigettate ritornano nella disponibilità di un plafond nazionale e finanziano ulteriori domande di imprese collocate utilmente in graduatoria sull'intero territorio nazionale. Ne deriva che l'eventuale annullamento del provvedimento impugnato produrrebbe effetti inscindibili e diretti oltre la circoscrizione territoriale della sede della ricorrente, incidendo su una pluralità di posizioni collegate dalla limitatezza delle risorse. Tale carattere nazionale radica la competenza del TAR Lazio-Roma ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a., ed esclude la competenza del TAR Abruzzo ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a. Il ricorso può essere riassunto davanti al TAR competente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    La competenza territoriale inderogabile del TAR non si radica presso il tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa ricorrente quando gli effetti dell'atto impugnato eccedono direttamente l'ambito territoriale della relativa circoscrizione.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    Per controversie relative ad atti e provvedimenti di amministrazioni statali, quando gli effetti diretti dell'atto eccedono l'ambito territoriale della regione, la competenza è del TAR Lazio, sede di Roma.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Il TAR che dichiara la propria incompetenza deve indicare il tribunale competente e il ricorso può essere riassunto davanti a quest'ultimo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

  • D.M. 1 dicembre 2023, n. 317

    Disciplina, insieme al decreto direttoriale 31 gennaio 2024, n. 28, la procedura nazionale di incentivi agli investimenti nel settore dell'autotrasporto.

  • D.D. 31 gennaio 2024, n. 28

    Regola la procedura di concessione degli incentivi per l'acquisto dei veicoli oggetto della domanda di contributo.

Massime di principio

  • Quando una procedura di concessione di contributi è nazionale e accentrata e le risorse disponibili sono limitate, l'eventuale annullamento di un provvedimento di diniego può produrre effetti inscindibili sulle posizioni di una pluralità di richiedenti distribuiti sull'intero territorio nazionale.
  • Nelle controversie relative ad atti di amministrazioni statali i cui effetti diretti eccedono l'ambito territoriale della regione, la competenza territoriale spetta al TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a., anche quando il ricorrente è un'impresa con sede in altra regione.
  • Il TAR che si dichiara incompetente deve indicare il giudice competente e il ricorrente deve riassumere il processo davanti a quest'ultimo entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, a pena delle conseguenze previste dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieCompetenza
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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