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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2058/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 24/03/2021 che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra una condanna per esercizio di gioco d'azzardo commesso nel febbraio 2007 e successive condanne per partecipazione ad associazione mafiosa, esercizio di gioco d'azzardo, estorsione e usura commessi dal giugno 2014 al gennaio 2016. Il motivo di ricorso denunciava assenza di motivazione, sostenendo che i fatti sarebbero maturati nel medesimo contesto e che ad alcuni coimputati era stata riconosciuta la continuazione

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che il ricorrente si sia limitato a proporre una diversa lettura del merito senza denunciare il travisamento di fatti accertati dalle sentenze impugnate. La decisione impugnata è stata ritenuta motivata dal significativo distacco cronologico (2007 vs 2014-2016) indicativo di distinte deliberazioni criminose. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata perché il ricorso è stato ritenuto infondato per mere esigenze di riesame del merito

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Giurisprudenza richiamata sul principio per cui, per escludere la condanna alla Cassa delle ammende, devono sussistere elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per giustificare l'irrogazione della somma di euro 3.000

Massime di principio

  • La mera proposta di una diversa lettura dei fatti già accertati in sede di merito non è idonea a superare il filtro di ammissibilità della cassazione: va allegato e dimostrato il travisamento del fatto o error in iudicando.
  • Per il riconoscimento della continuazione tra reati conta in modo significativo il nesso cronologico e la coerenza di una unica deliberazione criminosa; un notevole distacco temporale è indice di pluralità di deliberazioni e può legittimare il diniego della continuazione.
  • Il giudice dell'esecuzione può valutare la continuazione ma le sue motivazioni devono essere rispettate in cassazione salvo censure che lamentino errori di fatto o illogicità aprioristicamente dimostrabili.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per questioni di merito ricollegabili a un riesame, il ricorrente può essere condannato a spese e a una somma alla Cassa delle ammende salvo che dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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