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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26498/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Gli eredi avevano domandato l’ammissione al passivo del fallimento per un credito qualificato come corrispettivo di locazione di un immobile, fondato su una scrittura privata sottoscritta dal de cuius e da un soggetto indicato come amministratore della società poi fallita. Il giudice delegato aveva inizialmente ammesso il credito con riserva; successivamente il tribunale, su revocazione proposta dalla curatela, ha revocato tale ammissione. La revocazione era stata sostenuta dalla curatela deducendo che il documento posto a base del credito era falso e che gli stessi creditori lo avevano contestato in altro giudizio, anche con denuncia penale e perizia grafologica. Con il ricorso per cassazione i creditori hanno dedotto: 1) nullità del decreto per difetto di motivazione e violazione degli artt. 111 Cost. e 99 l.f.; 2) violazione dell’art. 98, comma 4, l.f. perché la falsità della sottoscrizione non sarebbe mai stata accertata giudizialmente e, nel precedente giudizio, la contestazione avrebbe riguardato solo l’inidoneità della scrittura a fungere da termine di comparazione; 3) violazione dell’art. 98, comma 4, l.f. anche sotto il profilo del dolo, mancando elementi oggettivi e pendendo altro giudizio tra le parti sul contratto di locazione; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. 55/2014 per la liquidazione delle spese, ritenuta eccessiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto impugnato contenesse una motivazione sufficiente, anche se sintetica, perché indicava chiaramente che la revocazione era fondata sulla falsità del documento e sull’utilizzo consapevole di esso da parte dei creditori. Ha inoltre osservato che i motivi secondo e terzo non coglievano la ratio decidendi, perché il tribunale aveva fondato la revoca soprattutto sulla falsità della scrittura e sul suo utilizzo consapevole, mentre la diversa ricostruzione difensiva sulla mera inidoneità del documento a fungere da comparazione era nuova e non autosufficiente. Anche la censura sulle spese è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    La motivazione è sufficiente se rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, anche in forma sintetica, purché superi il minimo costituzionale.

  • art. 99 l.f.

    È richiamato come parametro del dovere di motivazione del provvedimento reso nel procedimento di accertamento del passivo/revocazione.

  • art. 98, comma 4, l.f.

    La revocazione dell’ammissione al passivo può essere sorretta dalla falsità del documento e dall’uso consapevole di esso; la censura in cassazione deve colpire tale ratio decidendi.

  • art. 91 c.p.c.

    La liquidazione delle spese segue la soccombenza; la censura è inammissibile se non autosufficiente rispetto allo sviluppo del contraddittorio e delle fasi processuali.

  • art. 4, comma 5, lett. c), D.M. 55/2014

    Richiamato per contestare la quantificazione delle spese, ma la Corte non entra nel merito per difetto di autosufficienza.

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento della scrittura privata in altro giudizio è valorizzato come dato rilevante ai fini della valutazione della falsità del documento.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro del contributo unificato cui commisurare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la motivazione del provvedimento di merito non è nulla se, pur concisa, consente di individuare con chiarezza la ragione della decisione e il fatto decisivo posto a fondamento del provvedimento.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e attacca una ricostruzione diversa o marginale rispetto a quella effettivamente posta a base della decisione.
  • Le censure fondate su una diversa lettura di atti o fatti processuali sono inammissibili se introducono questioni nuove o non autosufficientemente documentate, dovendo il ricorrente indicare dove e come tali questioni siano state dedotte nei gradi di merito.
  • In tema di revocazione dell’ammissione al passivo, la falsità del documento posto a fondamento del credito e l’uso consapevole del medesimo possono integrare il presupposto giustificativo della revoca, anche se la contestazione sia emersa in altri procedimenti e prima della decisione del giudice delegato.
  • La censura sulla liquidazione delle spese richiede una completa ricostruzione del contesto processuale rilevante; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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