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Sentenza

Sentenza n. 3200/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Monza-Sezione Lavoro n. 349/2025, pubblicata il 13.03.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente e condannato il Ministero al pagamento di somme di denaro

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto a ciascuno il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione o a uno strumento equivalente, con condanna del Ministero al pagamento di euro 500,00 per ciascuna annualità indicata nel titolo. Hanno chiesto l'accredito del bonus, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. La sentenza esecutiva era stata notificata all'indirizzo PEC dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Monza e della Brianza e, secondo quanto esposto in sentenza, anche l'indirizzo PEC della Direzione generale del personale scolastico indicato in un comunicato ministeriale non era quello corretto. Il Ministero, quale amministrazione debitrice indicata nel titolo, aveva invece inserito nel Registro delle PP.AA. l'indirizzo PEC primario uffgabinetto@postacert.istruzione.it. La questione centrale era quindi se la notifica del titolo esecutivo a un indirizzo diverso da quello risultante dal Registro delle PP.AA. fosse idonea a far decorrere il termine dilatorio per proporre l'ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha compensato le spese. Ha ritenuto che l'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 si applichi anche al giudizio di ottemperanza quando esso abbia a oggetto l'esecuzione di un giudicato recante un'obbligazione pecuniaria, anche se il pagamento deve avvenire mediante moneta elettronica. Prima dell'introduzione dell'azione esecutiva deve decorrere il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice presso la sede legale o il domicilio digitale correttamente individuato. In caso di notifica telematica, l'indirizzo deve essere estratto dai pubblici elenchi secondo l'art. 16-ter del d.l. 179/2012. L'indirizzo del Registro IPA è utilizzabile solo quando l'amministrazione non abbia indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA.; se quest'ultimo contiene un indirizzo PEC primario, la notifica deve essere effettuata a tale indirizzo. La notifica all'Ufficio Scolastico Provinciale non era valida perché tale ufficio non era il soggetto debitore indicato nel titolo. Il comunicato ministeriale sugli indirizzi da usare per le notifiche relative alla Carta docente era un atto organizzativo privo di efficacia normativa e non poteva sostituire l'indirizzo PEC primario risultante dal Registro delle PP.AA. Neppure la notifica presso l'Avvocatura dello Stato era idonea, essendo il domicilio dell'Avvocatura rilevante per la rappresentanza processuale dello Stato, ma non per gli effetti sostanziali dell'art. 14 del d.l. 669/1996. Poiché la notifica valida non era stata effettuata, il termine di 120 giorni non aveva iniziato a decorrere e l'azione di ottemperanza era prematura e quindi inammissibile. Le spese sono state compensate per la difesa meramente formale del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per chiedere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche all'azione di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria fondata su un giudicato. Il termine decorre solo dalla valida notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.

  • art. 16-ter, comma 1, d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012

    a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile estragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia

    Individua i pubblici elenchi dai quali devono essere ricavati gli indirizzi digitali validi per le notificazioni degli atti giudiziari.

  • art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012

    fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile estragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

    Il domicilio digitale risultante dal Registro IPA può essere utilizzato solo in via residuale, quando l'amministrazione non abbia indicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.; in presenza di più indirizzi nel Registro IPA rileva quello PEC primario secondo le Linee guida AgID.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994

    la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

    La norma rinvia alla disciplina dell'art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012 e non rende autonomamente utilizzabile l'elenco IPA quando l'amministrazione abbia già comunicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di un giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro, anche mediante accredito su strumenti elettronici.
  • La notifica del titolo esecutivo deve essere effettuata all'amministrazione effettivamente obbligata dal titolo, presso il domicilio digitale valido risultante dai pubblici elenchi applicabili; la notifica a un ufficio periferico diverso dall'amministrazione debitrice non fa decorrere il termine dilatorio.
  • Quando l'amministrazione statale abbia indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA., tale indirizzo deve essere utilizzato per la notificazione degli atti giudiziari; il domicilio digitale risultante dal Registro IPA è utilizzabile soltanto in via residuale, se manca un indirizzo dell'amministrazione nel Registro delle PP.AA.
  • Un comunicato o atto organizzativo interno dell'amministrazione, privo di efficacia normativa, non può sostituire l'indirizzo PEC primario risultante dal Registro delle PP.AA. ai fini della notificazione del titolo esecutivo e della decorrenza del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
  • La notificazione del titolo presso l'Avvocatura dello Stato, valida per gli effetti della rappresentanza e difesa processuale, non è sufficiente a produrre gli effetti sostanziali richiesti dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, che presuppone la notifica presso la sede o il domicilio digitale dell'amministrazione onerata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoDecadenza e tardività

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