Sentenza n. 196/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del silenzio diniego maturato sulla istanza di accesso agli atti del 5 agosto 2025 e per l'accertamento e per la condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere all'ostensione documentale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego maturato sull’istanza di accesso agli atti del 5 agosto 2025
Esito
La controversia
La ricorrente presentava all’INPS un’istanza di accesso agli atti per ottenere informazioni e documenti relativi alla pensione di cui è titolare, allo scopo di ricostruirne compiutamente la revisione e scongiurare il rischio di revoca. A fronte del silenzio-diniego, proponeva ricorso dinanzi al TAR, chiedendo l’annullamento del silenzio, l’accertamento del proprio diritto di accesso e la condanna dell’INPS all’ostensione documentale. Nel corso del giudizio l’INPS comunicava di avere trasmesso i documenti richiesti mediante PEC del 24 ottobre 2025. La ricorrente riconosceva l’avvenuta ostensione e insisteva soltanto per la condanna dell’INPS alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR dichiara la cessazione della materia del contendere perché l’ostensione integrale dei documenti richiesti ha soddisfatto l’interesse conoscitivo azionato e ha consentito alla ricorrente di conseguire il bene della vita perseguito. Il giudice ravvisa così la condizione prevista dall’art. 34, comma 5, c.p.a. per una pronuncia di merito in presenza del soddisfacimento integrale dell’interesse durante il giudizio. La richiesta della ricorrente relativa alle spese non viene accolta: in considerazione delle peculiarità della controversia e della sua scansione temporale, le spese sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente l’interesse sostanziale azionato mediante l’ostensione dei documenti richiesti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-diniego su un’istanza di accesso, l’integrale ostensione dei documenti richiesti durante il processo soddisfa l’interesse conoscitivo del ricorrente e determina la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l’attività amministrativa intervenuta nel corso del giudizio abbia attribuito al ricorrente il bene della vita perseguito, eliminando integralmente l’utilità concreta derivante dalla decisione giudiziale.
- La sopravvenuta ostensione integrale non comporta automaticamente la condanna dell’amministrazione alle spese secondo la soccombenza virtuale: il giudice può compensarle in ragione delle peculiarità della controversia e della sua scansione temporale.
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