Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11196/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento ispettivo nei confronti di una società sportiva dilettantistica, con conseguenti cartelle esattoriali, avvisi e ordinanze-ingiunzione per contributi previdenziali e premi assicurativi riferiti al periodo gennaio-ottobre 2008. Secondo la ricostruzione accolta nei gradi di merito, tre rapporti erano di lavoro subordinato, mentre per altri nove istruttori le prestazioni, continuative e compensate con fisso orario o importi rilevanti, erano ritenute professionali e quindi non esenti ai sensi dell'art. 67 TUIR, con conseguente obbligo contributivo e assicurativo. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione di norme processuali e sostanziali sull'accertamento della subordinazione, lamentando l'indebito valore attribuito al verbale ispettivo e l'inversione dell'onere della prova; 2) vizio di motivazione e nullità della sentenza, oltre a dedurre la decadenza dell'INPS dalle eccezioni e dalle prove per tardiva costituzione e l'omesso svolgimento di istruttoria; 3) violazione della normativa che disciplina l'esonero contributivo per le collaborazioni sportive dilettantistiche, sostenendo che nell'ambito dello sport dilettantistico tutte le collaborazioni dovrebbero beneficiare del regime agevolato e comunque che le prestazioni rese non avessero carattere professionale; 4) violazione della normativa su premi INAIL, per escludere anche tale obbligo sulla base delle stesse ragioni invocate per il profilo contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la corte territoriale aveva correttamente valutato il verbale ispettivo come prova liberamente apprezzabile, senza invertire l'onere della prova, e aveva motivato in modo sufficiente e non apparente; inoltre, la tardiva costituzione dell'INPS non impediva l'acquisizione dei documenti, potendo il giudice del lavoro esercitare i poteri istruttori officiosi. Ha rigettato anche il terzo e il quarto motivo, affermando che l'esonero contributivo e assicurativo per le collaborazioni sportive dilettantistiche opera solo entro i limiti e alle condizioni fissate dalla normativa e non copre prestazioni svolte con carattere di professionalità; la corte di merito aveva accertato proprio la natura professionale delle attività degli istruttori, con conseguente soggezione a contribuzione e premi INAIL. Le spese sono state compensate nei confronti delle parti costituite, in considerazione del consolidarsi dell'orientamento di legittimità dopo il deposito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla parte ricorrente tra le norme che si assumono violate nel censurare l'accertamento della subordinazione.

  • art. 323 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 433 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 442 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per contestare la qualificazione subordinata dei rapporti di lavoro.

  • art. 2222 c.c.

    richiamato per sostenere la natura autonoma delle prestazioni.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare l'asserita inversione dell'onere della prova; la Corte ha escluso che vi sia stato ribaltamento dell'onere probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il verbale ispettivo è elemento di prova liberamente valutabile dal giudice.

  • art. 132, co. 2, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte esclude la motivazione apparente o mancante.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato per sostenere la decadenza dell'INPS dalle eccezioni e dalle prove per tardiva costituzione; la Corte esclude l'inutilizzabilità automatica dei documenti.

  • art. 436 c.p.c.

    richiamato per sostenere la decadenza dell'INPS dalle eccezioni e dalle prove per tardiva costituzione.

  • art. 421 c.p.c.

    la Corte afferma che nel rito del lavoro il giudice può/dovere esercitare poteri istruttori ufficiosi.

  • art. 437 c.p.c.

    la Corte afferma che nel rito del lavoro il giudice può/dovere esercitare poteri istruttori ufficiosi anche in appello.

  • art. 1321 c.c.

    richiamato tra le norme invocate contro la qualificazione dei rapporti.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato tra le norme invocate contro la qualificazione dei rapporti.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato tra le norme invocate contro la qualificazione dei rapporti.

  • art. 3 del D.Lgs. C.P.S. n. 708 del 1947

    base normativa dell'obbligo assicurativo per le categorie dello spettacolo e dello sport richiamata per individuare l'ambito della copertura previdenziale.

  • D.M. 15 marzo 2005 n. 17445

    specifica che tra i soggetti obbligati rientrano anche istruttori e addetti agli impianti sportivi; è richiamato per fondare l'obbligo assicurativo presso la gestione oggi confluita nell'INPS.

  • art. 67 TUIR, comma 1, lett. m)

    l'esenzione opera solo per prestazioni di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica rese senza carattere professionale e nei limiti previsti; non copre prestazioni professionali.

  • art. 69 TUIR

    richiamato come limite monetario entro il quale la disciplina agevolativa può operare.

  • art. 35, comma 5, D.L. n. 207/2008

    richiamato come norma che definisce l'ambito delle prestazioni agevolabili nello sport dilettantistico.

  • L. n. 14 del 2009

    norma di conversione del D.L. n. 207/2008 richiamata per il regime delle prestazioni sportive dilettantistiche.

  • art. 2 della legge n. 91 del 1981

    richiamato dalla parte ricorrente tra le norme invocate a sostegno dell'esonero contributivo.

  • art. 49 D.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato dalla parte ricorrente tra le norme fiscali invocate.

  • art. 50 D.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato dalla parte ricorrente tra le norme fiscali invocate.

  • art. 53 D.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato dalla parte ricorrente tra le norme fiscali invocate.

  • art. 6 D.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato dalla parte ricorrente tra le norme fiscali invocate.

  • art. 2 della legge n. 335 del 1995

    richiamato dalla parte ricorrente tra le norme previdenziali invocate.

  • art. 2 del D.Lgs. n. 182 del 1997

    richiamato dalla parte ricorrente tra le norme previdenziali invocate.

  • art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997

    richiamato dalla parte ricorrente tra le norme previdenziali invocate.

  • art. 90 della legge n. 289 del 2002

    richiamato dalla parte ricorrente tra le norme invocate a sostegno del regime delle società sportive dilettantistiche.

  • art. 35 del D.L. n. 207 del 2008

    richiamato per delimitare l'ambito del regime agevolato delle collaborazioni sportive dilettantistiche.

  • art. 1 della legge n. 205 del 2017

    richiamato dalla parte ricorrente.

  • art. 15 c.p.

    richiamato dalla parte ricorrente, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.

  • art. 5 del D.Lgs. n. 38 del 2000

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di obbligo assicurativo INAIL.

  • D.P.R. n. 1124 del 1965

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di obbligo assicurativo INAIL.

  • art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2022

    richiamato nella memoria difensiva; la Corte afferma che si tratta di ius superveniens non applicabile alla fattispecie, poiché la causa non rientra nell'art. 67, comma 1, lett. m), secondo l'accertamento ormai definitivo.

Massime di principio

  • Il verbale ispettivo è un elemento di prova liberamente valutabile dal giudice; può sorreggere l'accertamento dei fatti se il percorso argomentativo è coerente e fondato su elementi oggettivi, senza che ciò comporti di per sé un'inversione dell'onere della prova.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale; il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.
  • Nel rito del lavoro, la tardiva costituzione della parte convenuta non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei documenti prodotti, poiché il giudice può acquisirli e valorizzarli nell'esercizio dei poteri istruttori officiosi ex artt. 421 e 437 c.p.c., quando l'incertezza sui fatti possa essere rimossa con tali iniziative.
  • L'esonero contributivo e assicurativo per le prestazioni nell'ambito dello sport dilettantistico è di stretta interpretazione e richiede la dimostrazione, da parte di chi lo invoca, di tutti i presupposti previsti dalla normativa: natura dilettantistica sostanziale del soggetto beneficiario, prestazione resa nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, assenza di compensi riferibili ad attività professionale e rispetto dei limiti di legge.
  • La nozione di 'professionalità' delle prestazioni sportive va intesa in senso soggettivo, come modalità abituale e professionale di svolgimento dell'attività; quando il giudice di merito accerta tale professionalità, viene meno la qualificazione come reddito diverso e quindi l'esenzione contributiva collegata.
  • L'agevolazione fiscale prevista per talune collaborazioni sportive dilettantistiche può riflettersi anche sul piano contributivo solo entro il perimetro normativo e fattuale riconosciuto dalla giurisprudenza; se la prestazione è professionalmente svolta, l'esenzione non opera.
  • Lo ius superveniens non incide sulla controversia quando la fattispecie concreta, per come definitivamente accertata, resta fuori dall'ambito applicativo della norma sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoContributi previdenzialiInfortuni e malattie professionaliRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileLavoroPrevidenzaAssicurazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.