Cassazione Penale, Ordinanza n. 00221/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la sua responsabilità penale per i reati contestati. L'unico motivo deduceva, in modo generico, violazione di legge e carenze motivazionali in ordine ai reati oggetto di condanna, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente risposto alle censure formulate in appello. La censura, però, non indicava specificamente quali doglianze di secondo grado fossero state trascurate, né confrontava in modo effettivo le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi in sostanza a prospettare una nuova e generica rivalutazione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era formulato in termini generici e non consentiti in sede di legittimità, perché non specificava il contenuto delle doglianze d'appello asseritamente omesse dalla Corte territoriale e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che era ritenuta congrua e non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve articolare motivi specifici e ammissibili; non è consentita una censura generica che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a denunciare genericamente carenze motivazionali o violazioni di legge, ma deve indicare in modo preciso le ragioni di diritto e gli elementi di fatto oggetto di censura.
- È inammissibile il ricorso che lamenti l'omessa valutazione dei motivi di appello senza riportarne il contenuto, perché impedisce alla Corte di legittimità di individuare autonomamente le questioni asseritamente non risolte.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del materiale probatorio, specie quando la sentenza impugnata presenti una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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