Cassazione Civile, Ordinanza n. 23625/2025 del 20/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto convenzionale tra una struttura privata accreditata come comunità terapeutica assistita e un'azienda sanitaria provinciale. La struttura aveva chiesto il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle già versate, sostenendo che, a seguito di un provvedimento amministrativo poi annullato dal giudice amministrativo, doveva esserle riconosciuta la retta di euro 192,00 al giorno per paziente, e non quella di euro 110,00 prevista per i trattamenti socio-riabilitativi, anche per i pazienti temporaneamente collocati nel primo modulo. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che la pretesa avesse natura di corrispettivo contrattuale e che il giudicato amministrativo implicasse il riconoscimento del maggiore compenso. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la domanda fosse in realtà risarcitoria e comunque connessa alla illegittimità dell'atto amministrativo, quindi devoluta al giudice amministrativo; 2) violazione del giudicato amministrativo e omessa pronuncia, assumendo che la sentenza del giudice amministrativo si fosse limitata ad annullare l'atto senza riconoscere automaticamente il diritto alla retta maggiore; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per mancanza di prova sia del diritto al maggior corrispettivo sia del preteso sacrificio economico o perdita di chance; 4) violazione del d.lgs. n. 231 del 2002 sugli interessi moratori, perché il rapporto convenzionale originario risaliva al 2001; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condividendo la proposta del consigliere relatore. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura pretendeva una diversa qualificazione della domanda rispetto a quella operata dai giudici di merito: il petitum sostanziale era il pagamento di maggiori corrispettivi convenzionali, non il risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: quanto al giudicato amministrativo, il ricorso non riproduceva in modo autosufficiente il contenuto integrale della sentenza del giudice amministrativo e, comunque, la Corte territoriale aveva interpretato il giudicato nel senso che il maggior corrispettivo era dovuto per i maggiori costi del primo modulo; quanto alla prova, la doglianza investiva in realtà la valutazione delle risultanze istruttorie, non la corretta applicazione della regola sull'onere della prova. Ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo, perché non autosufficiente e perché l'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002 era stata fondata dai giudici di merito sul rinnovo del rapporto convenzionale dopo l'entrata in vigore della norma, circostanza non censurabile in cassazione come questione di fatto. Il quinto motivo è stato respinto perché meramente consequenziale alla soccombenza sugli altri motivi. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità, a una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702 bis c.p.c.
indica il rito sommario con cui la domanda è stata introdotta in primo grado.
art. 7 c.p.a.
invocato per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
art. 133 c.p.a.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie collegate all'illegittimità dell'atto amministrativo.
art. 30 c.p.a.
richiamato in relazione alla domanda risarcitoria proposta dal privato contro la pubblica amministrazione.
art. 2909 c.c.
invocato per denunciare la violazione del giudicato amministrativo; la Corte ha rilevato la mancanza di autosufficienza nel riportare il contenuto della sentenza passata in giudicato.
artt. 99 e 112 c.p.c.
richiamati per dedurre omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte ha escluso l'omissione di pronuncia.
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce che la sua violazione si configura solo se il giudice distribuisce erroneamente l'onere della prova, non quando si contesti la valutazione delle prove.
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 11
la Corte lo ritiene applicabile perché il rapporto convenzionale era stato rinnovato dopo l'entrata in vigore del decreto.
art. 91 c.p.c.
la censura sulle spese è stata respinta come conseguenza della soccombenza sugli altri motivi.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la definizione accelerata del giudizio e per le conseguenze sanzionatorie in caso di decisione conforme alla proposta.
art. 96 c.p.c.
applicato per la condanna della ricorrente a una somma a favore della controparte e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 366 c.p.c.
richiamato per il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, in particolare nella riproduzione del contenuto degli atti e delle sentenze richiamate.
art. 360 c.p.c.
sono i parametri di impugnazione invocati per i vari motivi di ricorso.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
art. 1339 c.c.
richiamato nella proposta del relatore come norma integrativa della convenzione con il decreto assessoriale.
Massime di principio
- In cassazione, la denuncia di difetto di giurisdizione non può essere usata per ottenere una diversa qualificazione in fatto della domanda già compiuta dal giudice di merito, quando il petitum sostanziale è il pagamento di un corrispettivo contrattuale.
- La violazione del giudicato esterno richiede che il ricorso per cassazione riproduca in modo autosufficiente il contenuto rilevante della sentenza passata in giudicato; non bastano estratti parziali o riferimenti generici.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio o l'apprezzamento dei fatti.
- L'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002 agli interessi moratori dipende, per i rapporti convenzionali, dall'accertamento del loro rinnovo o rinnovazione dopo l'entrata in vigore della disciplina, accertamento che è essenzialmente di fatto.
- Il motivo sulle spese di lite è normalmente consequenziale alla sorte delle censure principali e non può reggere autonomamente se il ricorso è inammissibile nel merito.
- Nel giudizio di legittimità il requisito di autosufficienza impone di indicare con precisione il contenuto degli atti e dei documenti richiamati, senza però ridursi a un formalismo eccessivo; resta comunque necessario rendere verificabili le censure proposte.
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