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Sentenza

Sentenza n. 1144/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.30483 Comunicazione: CP700-4485300-P notificata all'azienda agricola in data 23 settembre 2022 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202201001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare imputato per la campagna lattiera 2004/2005

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (organismo pagatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’azienda agricola ha impugnato il provvedimento AGEA del 13 settembre 2022, adottato in esecuzione di una precedente sentenza del Consiglio di Stato, con cui era stato ricalcolato il prelievo supplementare dovuto per la campagna 2004/2005, a seguito della disapplicazione del meccanismo di compensazione nazionale previsto dall’art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999, secondo i criteri interpretativi elaborati dalla Corte di giustizia nella sentenza C-348/18. Il ricalcolo aveva determinato un peggioramento della posizione debitoria dell’azienda. Dal testo emerge che il ricorso conteneva plurime censure, non ulteriormente specificate nella sentenza. AGEA ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione della sopravvenuta disciplina dell’art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La sopravvenuta disciplina dell’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023 ha previsto nuovi criteri per il ricalcolo del debito, ha limitato la decorrenza degli interessi al 27 giugno 2019 e ha privato di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. Ne consegue che il provvedimento impugnato è divenuto inefficace ex lege e l’amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione del prelievo sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti. Poiché l’annullamento giudiziale dell’atto non procurerebbe più un’utilità attuale, è venuto meno l’interesse a ricorrere. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della vicenda, anche in considerazione della sopravvenienza legislativa.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, d.l. 1° marzo 1999, n. 43

    “meccanismo di compensazione nazionale”

    La disposizione costituiva la base normativa del meccanismo di compensazione nazionale disapplicato nel precedente giudizio secondo l’interpretazione del diritto dell’Unione.

  • art. 10-bis, d.l. 13 giugno 2023, n. 69

    “ha dichiarato prive di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate dall'AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione”

    La disciplina sopravvenuta ha imposto nuovi parametri di ricalcolo, limitato la decorrenza degli interessi al 27 giugno 2019 e privato di efficacia le precedenti comunicazioni AGEA, facendo venir meno l’interesse all’annullamento del provvedimento impugnato.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    “improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse”

    Il ricorso è improcedibile quando, per fatti sopravvenuti, il ricorrente non conserva un interesse attuale alla decisione di annullamento.

Massime di principio

  • Quando una disposizione legislativa sopravvenuta priva espressamente di effetto il provvedimento amministrativo impugnato e impone all’amministrazione di adottare un nuovo atto secondo criteri diversi, viene meno l’interesse attuale all’annullamento giudiziale del provvedimento originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La sopravvenuta inefficacia ex lege dell’atto impugnato non equivale necessariamente a cessazione della materia del contendere: quando non risulta una piena soddisfazione della pretesa sostanziale mediante un nuovo provvedimento, la conseguenza processuale è la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L’applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. richiede che l’annullamento non possa più procurare al ricorrente un’utilità concreta e attuale, perché l’atto è stato privato di efficacia e l’amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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