Cassazione Penale, Sentenza n. 26797/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14/10/2021 che, in sede di rinvio dalla Cassazione, lo ha condannato per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (art. 223 in relazione ad art. 216 R.D. 16/03/1942 n.267) aggravati per danno patrimoniale di rilevante gravità e per pluralità di fatti. Il ricorrente sostiene che la Corte d'appello, rideterminando la pena in sede di rinvio dopo che alcune fattispecie erano state estinte per prescrizione, non avrebbe correttamente scomputato gli aumenti collegati alle circostanze aggravanti relative ai reati estinti, determinando una pena finale superiore a quella che sarebbe dovuta risultare dall'esclusione dell'aumento riferibile al reato prescritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur sussistendo errori nelle operazioni di determinazione della pena nella sentenza di primo grado (errata applicazione dell'art. 63 c.p. e indebita computazione degli aumenti), la Corte d'appello nel giudizio di rinvio ha comunque rideterminato la pena finale in anni 5 e mesi 6 di reclusione e le pene accessorie per anni 6, riduzione che regge alla censura del ricorrente. La Cassazione ha quindi confermato la condanna con rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) - art. 216
art. 216, primo comma, n. 1 e 2
Individua le fattispecie di bancarotta fraudolenta (patrimoniale e documentale) per le quali l'imputato è stato condannato; la Corte ha applicato tali disposizioni come titolo del reato principale contestato.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) - art. 217
art. 217, primo comma, n. 4, e secondo comma
Norme relative alla bancarotta semplice; alcune ipotesi di bancarotta semplice sono state oggetto di prescrizione e valutate nella rideterminazione delle pene.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) - art. 219
art. 219, primo comma; art. 219, secondo comma, n. 1
Disciplina le circostanze aggravanti: il primo comma prevede una circostanza ad effetto speciale (aumento fino alla metà) per il danno patrimoniale di rilevante gravità; il secondo comma, n. 1, prevede un'aggravante 'per pluralità dei fatti' che opera in termini diversi (aumento fino a un terzo secondo le regole generali). La Corte ha chiarito che l'aumento ad effetto speciale deve operare sulla pena base e che la circostanza di pluralità va considerata come disciplina derogatoria che può coprire concorsi tra reati diversi, inclusa la bancarotta semplice.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) - art. 223
art. 223, primo comma; art. 223, terzo comma, in relazione all'art. 216, quarto comma
Prevede le sanzioni per i reati fallimentari e le pene accessorie; la Corte ha confermato l'applicazione di queste norme e la durata delle pene accessorie.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) - art. 224
art. 224, primo comma, n. 1
Norma riferita ad altre ipotesi di bancarotta (semplice) menzionate nel ricorso e nella pronuncia, alcune delle quali sono state dichiarate estinte per prescrizione.
Codice penale - art. 63
Stabilisce il principio applicativo degli aumenti di pena per circostanze aggravanti ad effetto speciale: l'aumento deve operare sulla pena ordinaria del reato (pena base) e non su una pena già maggiorata da altre circostanze; la Corte ha censurato l'errata applicazione operata dal Tribunale.
Codice penale - art. 64
Regola l'aumento della pena per circostanze aggravanti non determinate dalla legge; la Corte ha richiamato l'art. 64 per spiegare il calcolo degli aumenti per circostanze ad effetto ordinario.
Codice penale - art. 81
Norma generale sulla continuazione; la Corte ha chiarito che la circostanza aggravante di pluralità prevista dall'art. 219 L.F. ha una funzione derogatoria rispetto all'art. 81 c.p. e va interpretata in modo da evitare disparità di trattamento tra autori di reati fallimentari diversi.
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in Cassazione: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- Quando una circostanza aggravante ad "effetto speciale" (aumento fino alla metà) è applicata, l'aumento deve operare sulla pena base del reato e non su una pena già aumentata per altre circostanze.
- Se alcune imputazioni sono estinte per prescrizione in sede di rinvio, il giudice deve rideterminare la pena tenendo conto dell'esclusione degli aumenti riferibili ai reati estinti; la riduzione complessiva della pena può rendere infondate le censure di reformatio in peius se la pena finale risulta ridotta rispetto alla precedente pronuncia.
- L'aggravante per pluralità dei fatti prevista dall'art. 219 L.F. va interpretata in modo unitario e può disciplinare concorsi fra reati diversi (es. bancarotta fraudolenta e semplice) per evitare disparità di trattamento costituzionalmente incompatibili.
- Errori di calcolo o di sequenza nella motivazione della commisurazione della pena devono essere valutati nel loro effetto complessivo: se la rideterminazione in sede di rinvio porta a una pena effettivamente ridotta e coerente con i principi di diritto, il ricorso può essere rigettato.
- In sede di revisione della pena dopo annullamento parziale per prescrizione, è necessario specificare la pena base adottata e l'ordine di applicazione degli aumenti per garantire la correttezza formale del calcolo.
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