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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05867/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una struttura sanitaria privata, che sosteneva di operare come presidio ospedaliero nell'ambito del servizio sanitario regionale in forza di convenzione e di atti regionali di pre-accreditamento/accreditamento, chiese con due ricorsi monitori il pagamento di fatture rimaste insolute: una serie relativa al servizio di pronto soccorso svolto nei mesi da gennaio a ottobre 2004 e una serie relativa all'incremento finanziario netto per il servizio di terapia semintensiva nello stesso periodo. L'azienda sanitaria propose opposizione deducendo, tra l'altro, che a seguito di sopralluogo erano emerse carenze nei requisiti minimi organizzativi e strutturali del pronto soccorso e che la Regione non aveva previsto il finanziamento del servizio per il 2004; in relazione a uno dei decreti opposti contestò anche l'indeterminatezza della pretesa. Il tribunale accolse le opposizioni e revocò i decreti, dichiarando inammissibili le domande ex art. 2041 c.c. proposte in subordine. In appello la struttura privata insistette sulla perdurante efficacia del pre-accreditamento e sulla corretta lettura degli atti regionali, nonché sull'ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa. In cassazione dedusse: (1) violazione delle norme sull'accreditamento e falsa applicazione delle regole ermeneutiche, sostenendo di aver provato il pre-accreditamento al pronto soccorso per l'intero 2004 e che la delibera regionale del 2005 confermava tale accreditamento, seppur rimodulato in pronto soccorso diurno; (2) nullità della sentenza e violazione di norme processuali per omessa pronuncia sulla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., sostenendo che tale domanda fosse ammissibile anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la censura sul primo motivo mirasse in sostanza a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e comunque ha confermato la correttezza giuridica della decisione di merito: nel sistema del servizio sanitario nazionale non sorge alcun obbligo di remunerazione in assenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento e di specifici rapporti contrattuali scritti con l'ente pubblico, non potendosi valorizzare accordi o proroghe di fatto. Ha inoltre condiviso l'interpretazione della delibera regionale del 2005 come mera previsione futura e non retroattiva per il 2004. Quanto al secondo motivo, ha escluso la nullità della sentenza e ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento, poiché la domanda subordinata non era supportata dai presupposti dell'unicità del fatto causativo e dell'assenza di un diverso titolo; inoltre ha osservato che, una volta escluso il titolo contrattuale, emergeva anche il limite dell'arricchimento imposto, essendo stato accertato il difetto dei requisiti del servizio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    Norma posta a fondamento dei ricorsi monitori originari per ottenere decreti ingiuntivi.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa è sussidiaria e richiede la mancanza di un titolo specifico, l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento e dell'arricchimento e la prova dell'effettivo arricchimento; non è esperibile per arricchimento indiretto salvo i casi ammessi dalla giurisprudenza.

  • artt. 8 quater e 8 sexies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    L'accesso alla remunerazione delle prestazioni sanitarie richiede un provvedimento di accreditamento e rapporti contrattuali specifici che regolino prestazioni, tetti e corrispettivi.

  • art. 6, comma 6, L. 26 dicembre 1994, n. 724

    Richiamato quale norma integrativa della disciplina dell'accreditamento e dei rapporti con le strutture sanitarie private.

  • art. 22, comma 6, L.R. Veneto 16 agosto 2002, n. 22

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme regionali sull'accreditamento delle strutture sanitarie.

  • art. 6, comma 1, L.R. Veneto 30 agosto 1993, n. 39

    Richiamato con riferimento al parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare sugli atti regionali.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Evocato per sostenere l'interpretazione degli atti regionali secondo i canoni ermeneutici.

  • art. 1362 c.c.

    I canoni di interpretazione contrattuale sono richiamati come applicabili anche agli atti amministrativi non normativi, in quanto compatibili.

  • art. 1363 c.c.

    Come sopra, utilizzato per interpretare la delibera regionale secondo il senso complessivo dell'atto.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato quale criterio ermeneutico applicabile anche agli atti amministrativi non normativi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge è stata respinta perché la decisione di merito non ha violato le norme invocate.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità processuale è stata esclusa; la doglianza non indicava una concreta lesione del diritto di difesa.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e alle anomalie motivazionali estreme; non consente la rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per precisare che solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante integra nullità della sentenza.

  • art. 16 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    I contratti con la P.A. devono avere forma scritta a pena di nullità.

  • art. 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    Come sopra, a fondamento dell'esclusione di accordi per facta concludentia con la pubblica amministrazione.

  • art. 8 quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Esclude la validità di accordi contrattuali con la P.A. conclusi per facta concludentia nel settore sanitario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • Nel sistema dell'accreditamento sanitario, la remunerazione delle prestazioni non può essere pretesa in mancanza di un provvedimento amministrativo di accreditamento riferito al periodo considerato e di un successivo rapporto contrattuale scritto con l'amministrazione competente.
  • Con la pubblica amministrazione i contratti non possono perfezionarsi per facta concludentia: la forma scritta è richiesta a pena di nullità e vale anche in presenza di accreditamento provvisorio o transitorio.
  • L'interpretazione degli atti amministrativi non normativi spetta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi ristretto all'omesso esame di un fatto decisivo o alle anomalie motivazionali estreme.
  • La censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione delle prove o per contestare il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali.
  • L'azione di arricchimento senza causa è sussidiaria e richiede che l'impoverimento e l'arricchimento derivino da un unico fatto causativo; è inammissibile quando l'arricchimento è solo indiretto o riflesso rispetto al rapporto che lega l'impoverito a un soggetto diverso.
  • Chi agisce ex art. 2041 c.c. deve provare l'effettivo arricchimento e non solo la mancata contestazione o il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione.
  • In presenza di prestazioni rese al pubblico tramite utenti finali, l'azione di arricchimento incontra il limite dell'arricchimento imposto, potendo la pubblica amministrazione opporre di non aver potuto rifiutare o conoscere l'utilità ricevuta.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàArricchimento senza causaBuona fede e correttezza

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