Ordinanza n. 352/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della concessione di suolo pubblico per un chiosco e atti comunali connessi alla riqualificazione urbana della piazza, con successiva istanza comunale di revoca della misura cautelare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione comunale del 5 gennaio 2026, con cui è stata revocata la concessione di suolo pubblico del 2017 relativa al chiosco situato sul marciapiede di piazza Attilio Regolo, nonché gli atti presupposti relativi al progetto di riqualificazione urbana della piazza e al finanziamento dei lavori. Il TAR aveva già accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 109 del 25 febbraio 2026, ritenendo prevalenti le esigenze di conservazione della res adhuc integra fino alla definizione del giudizio e rilevando che non era stata fornita prova dell’inizio dei lavori. Il Comune ha chiesto la revoca della misura ai sensi dell’art. 58 c.p.a., deducendo che, nelle more, i lavori erano stati aggiudicati e consegnati in via d’urgenza e che dovevano essere ultimati entro il 31 dicembre 2026 per evitare la perdita del finanziamento regionale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di revoca della precedente ordinanza cautelare. Ha rilevato che l’udienza pubblica di merito era già fissata per il 7 luglio 2026 e che il Comune non aveva dimostrato l’impossibilità di posticipare l’immediata demolizione del chiosco oltre tale data, né che il differimento avrebbe impedito lo svolgimento delle altre lavorazioni. Ha inoltre considerato che l’urgenza derivante dalla scadenza del finanziamento regionale era riconducibile ai tempi di aggiudicazione dell’appalto: il cronoprogramma prevedeva l’avvio dei lavori nel gennaio 2026, mentre la consegna d’urgenza era avvenuta soltanto il 13 maggio 2026. In assenza di una dimostrata esigenza demolitoria incompatibile con la prossima decisione di merito, sono rimaste prevalenti le esigenze cautelari già riconosciute. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 58 c.p.a.
La domanda di revoca della misura cautelare è stata esaminata alla luce della disposizione, ma il TAR non ha ravvisato ragioni sopravvenute sufficienti a modificare o revocare la precedente ordinanza cautelare.
art. 175, comma 4, d.lgs. 267/2000
È richiamato quale base normativa della deliberazione comunale di variazione urgente al bilancio, atto compreso tra quelli impugnati; non costituisce tuttavia la ratio decidendi dell’ordinanza.
Massime di principio
- La revoca di una misura cautelare già concessa richiede la verifica di circostanze sopravvenute idonee a rendere non più attuali le ragioni poste a fondamento della tutela cautelare; la mera prosecuzione dell’azione amministrativa non è sufficiente.
- Quando l’amministrazione chiede di revocare una misura cautelare per procedere alla demolizione di un’opera nell’ambito di lavori pubblici, deve dimostrare concretamente che il differimento della demolizione fino alla prossima udienza di merito sia incompatibile con lo svolgimento delle altre lavorazioni o con il rispetto dei termini del finanziamento.
- L’urgenza derivante dalla scadenza di un finanziamento pubblico non può essere automaticamente posta a fondamento della revoca della tutela cautelare quando la situazione di urgenza sia riconducibile ai tempi di aggiudicazione o di consegna dei lavori imputabili alla stessa amministrazione.
- La prossimità dell’udienza pubblica di merito e la possibilità di preservare la situazione di fatto fino a tale udienza costituiscono elementi rilevanti nel bilanciamento cautelare tra l’interesse privato alla conservazione della res adhuc integra e l’interesse pubblico all’esecuzione immediata dei lavori.
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