Sentenza n. 217/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento M_D A0582CC REG2026 0005342 del 23-01-2026, notificato a mezzo pec in data 26.01.2026, nelle sole parti in cui è stata disposta, a seguito della sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia n. 613/2025 che ha annullato il precedente provvedimento relativo alla sede di servizio, l’assegnazione del ricorrente (militare transitato nei ruoli civili) presso il “3° Reggimento Genio Guastatori di Udine”; di ogni atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione e per quanto necessario, la nota M_D AB62BE8 REG2026 0003749 del 15.01.26 dello Stato Maggiore dell’Esercito, cui fa riferimento il provvedimento M_D A0582CC REG2026 0005342 del 23-01-2026, nelle parti in cui in cui si individua quale nuova sede di servizio del ricorrente il “3° Reggimento genio guastatori di Udine”; nonché per quanto necessario e per quanto di ragione, la nota A0582CC REG2026 0000318 del 05.01.2026, non cognita, cui fa riferimento il provvedimento M_D A0582CC REG2026 0005342 del 23-01-2026, nelle sole, eventuali parti in cui in cui si individua quale nuova sede di servizio del ricorrente il “3° Reggimento genio guastatori di Udine”. E PER LA CONDANNA della P.A. resistente a disporre il trasferimento presso una sede di servizio situata nelle zone indicate dal ricorrente nella propria memoria/istanza, confermando l’attuale profilo professionale o, in ogni caso, assegnandone uno compatibile con il suo stato di salute o, in subordine, condannare la P.A. resistente alla rinnovazione dell’attività amministrativa relativa all’individuazione della sede di servizio e all’eventuale nuovo profilo professionale (in ogni caso compatibile con lo stato di salute del ricorrente), secondo i principi e/o le modalità che codesto Ecc.mo Tribunale vorrà indicare e riterrà opportuni, tenuto conto di quanto indicato in corso di narrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di riassegnazione del dipendente presso il 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine, adottato in esecuzione della precedente sentenza che aveva annullato l’assegnazione presso la sede di Treviso
Esito
Favorevole al ricorrente (militare transitato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare ma reimpiegabile nei ruoli civili, aveva chiesto l’assegnazione presso una sede prossima alla propria residenza a Trieste, rappresentando gravi condizioni psico-fisiche e familiari. Dopo l’annullamento della precedente assegnazione a Treviso per difetto di istruttoria e motivazione, il Ministero ha disposto una nuova assegnazione presso Udine. Il ricorrente ha dedotto la violazione della legge n. 241/1990, del d.lgs. n. 66/2010, del d.P.R. n. 90/2010, delle circolari ministeriali applicabili, dell’art. 2087 c.c. e della normativa sulla sicurezza sul lavoro, nonché eccesso di potere, carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, violazione degli artt. 3, 24, 32 e 97 Cost., violazione della trasparenza ed elusione del giudicato. In particolare, ha lamentato che l’assegnazione a Udine, distante oltre 70 km dalla residenza e comportante circa 145 km giornalieri di percorrenza, non considerasse adeguatamente le prescrizioni sanitarie, la situazione personale e familiare, le richieste contenute nella memoria del 6 agosto 2025, la possibilità di assegnazione presso sedi civili o militari di Trieste o zone limitrofe, l’eventuale assegnazione in soprannumero e l’applicazione della compensazione. Il Ministero ha sostenuto la propria discrezionalità organizzativa, il rilievo attenuato delle esigenze personali e l’avvenuto significativo avvicinamento della sede da Treviso a Udine, prospettando anche una possibile questione di giurisdizione ordinaria in ragione del rapporto di lavoro privatizzato.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, rilevando che il provvedimento impugnato costituiva la diretta riedizione del potere amministrativo in esecuzione della precedente sentenza di annullamento. La verifica del rispetto del vincolo conformativo spettava quindi al giudice amministrativo in applicazione della perpetuatio iurisdictionis. Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente al difetto di motivazione. Pur riconoscendo che l’assegnazione della sede rientra nella discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione, ha affermato che tale discrezionalità deve essere esercitata mediante una motivazione esaustiva, soprattutto quando sono rappresentate condizioni sanitarie documentate e richieste di assegnazione presso sedi più prossime. Il provvedimento si limitava a richiamare la nota dello Stato Maggiore dell’Esercito, secondo cui negli enti dell’Esercito nella provincia di Trieste non vi erano vacanze per il profilo di assistente amministrativo e mancavano determinati profili tecnici, senza illustrare in modo sufficiente l’ampiezza delle verifiche svolte presso le diverse articolazioni dell’Amministrazione della Difesa, né prendere posizione sulle richieste di assegnazione in soprannumero o di applicazione della compensazione. Il provvedimento è stato pertanto annullato in parte qua. Il TAR non ha disposto direttamente il trasferimento del ricorrente né imposto uno specifico profilo o sede, lasciando impregiudicata la successiva attività amministrativa, che dovrà conformarsi ai rilievi della sentenza. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e del carattere essenzialmente procedimentale del vizio accolto.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
pronuncia di una sentenza in forma semplificata
Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 30 d.lgs. 165/2001
Il testo richiama soltanto la possibile natura privatizzata del rapporto di lavoro, senza applicare espressamente una specifica disposizione.
art. 2087 c.c.
Invocato dal ricorrente con riferimento alla tutela della salute e alla sicurezza sul lavoro; il giudice ha accolto il ricorso per difetto di motivazione senza fondare autonomamente la decisione su tale disposizione.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente e valorizzato nella prospettiva del buon andamento dell’amministrazione e della qualità e continuità del servizio.
art. 32 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela della salute; il motivo è stato assorbito o comunque non espressamente deciso come autonomo fondamento dell’accoglimento.
art. 99 c.p.a.
Non applicato; il riferimento alla perpetuatio iurisdictionis è svolto dal giudice senza indicazione nel testo di una specifica disposizione normativa.
Massime di principio
- La riedizione del potere amministrativo conseguente a una sentenza di annullamento resta soggetta al controllo del giudice amministrativo che ha pronunciato la decisione, il quale verifica il rispetto del vincolo conformativo derivante dal giudicato, anche quando il rapporto sostanziale sottostante abbia natura privatizzata.
- La discrezionalità organizzativa dell’amministrazione nell’assegnazione della sede di servizio non esclude il sindacato giurisdizionale sui profili di istruttoria e motivazione, soprattutto quando siano state rappresentate e documentate condizioni di salute incompatibili con una sede distante.
- Quando l’amministrazione deve individuare una sede di servizio bilanciando esigenze organizzative e condizioni personali o sanitarie del dipendente, il provvedimento deve dare conto in modo esaustivo delle verifiche compiute sulle sedi disponibili e delle ragioni per cui non siano praticabili le alternative prospettate dall’interessato.
- Il mero richiamo a una nota interna che esclude la disponibilità di posti presso una determinata articolazione amministrativa non è sufficiente a motivare l’assegnazione quando non siano chiariti l’ambito delle verifiche svolte, gli uffici concretamente interpellati e la valutazione delle ulteriori soluzioni richieste dal dipendente, inclusa l’eventuale assegnazione in soprannumero o compensazione.
- L’accertamento del difetto di motivazione nella riedizione del potere comporta l’annullamento dell’atto e la rinnovazione dell’attività amministrativa, ma non consente al giudice di sostituirsi all’amministrazione imponendo direttamente una specifica sede o un determinato profilo professionale, salvo che ciò risulti necessario e vincolato dagli atti di causa.
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