Ordinanza n. 130/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - 1) del Decreto di assegnazione delle ore di sostegno relativo all’a.s. 2025/2026; - 2) dell’omessa redazione del Piano Educativo Individualizzato relativo all’a.s. 2025/2026; - 3) d’ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.12.2025: del Piano Educativo Individualizzato relativo all’a.s. 2025/2026, del Ministero dell’Istruzione; del decreto di assegnazione dei docenti di sostegno, prot. n. -OMISSIS-, al prot. n.-OMISSIS- – Affare legale -OMISSIS-; d’ogni altro atto collegato; e per la condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento dei danni, quantificati in via equitativa, in favore della ricorrente, per ogni mese (decorso o decorrente) di mancata fruizione dell’assistenza dell’insegnante di sostegno a copertura dell’intero orario dovuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno e Piano Educativo Individualizzato per l’anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto di assegnazione delle ore di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026, inizialmente contestando anche l’omessa redazione del Piano Educativo Individualizzato, e ha successivamente proposto motivi aggiunti contro il PEI depositato dall’amministrazione e contro il decreto di assegnazione dei docenti di sostegno. Ha dedotto che al minore, riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 104/1992 e beneficiario dell’indennità di accompagnamento, erano state assegnate soltanto 18 ore settimanali, a fronte di una frequenza scolastica complessiva di 30 ore e della necessità di una copertura integrale mediante insegnante di sostegno. La censura è stata corroborata dal contenuto dello stesso PEI, che, pur indicando 18 ore settimanali, affermava contestualmente la necessità della copertura totale delle 30 ore, formulando quindi una motivazione interna contraddittoria. La ricorrente ha chiesto anche il risarcimento dei danni per ogni mese di mancata fruizione dell’assistenza di sostegno per l’intero orario.
La decisione
Il Collegio ha accolto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, confermando il precedente decreto cautelare monocratico. Ha rilevato che il decreto monocratico, con cui era stato ordinato il riesame dei provvedimenti impugnati e la riformulazione del PEI, non risultava eseguito e che le amministrazioni costituite non avevano formulato controdeduzioni. La contraddittorietà del PEI — che indicava 18 ore ma riconosceva la necessità della copertura totale di 30 ore — è stata ritenuta sufficiente a giustificare la tutela cautelare. È stato quindi ordinato all’istituzione scolastica di riesaminare i provvedimenti impugnati e, conseguentemente, di assegnare al minore 30 ore di sostegno, misura già ritenuta congrua nello stesso PEI, entro il termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. La decisione sulla domanda risarcitoria è stata riservata al merito. L’udienza pubblica è stata fissata per il 3 dicembre 2026. Le amministrazioni scolastiche sono state condannate, in solido, al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 750 euro oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata esaminata e accolta dal Collegio.
art. 56 c.p.a.
Consente l’adozione di misure cautelari monocratiche in presenza di estrema gravità e urgenza; il precedente decreto monocratico è stato confermato in sede collegiale.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
È richiamato quale fondamento della situazione di handicap grave del minore, rilevante nella valutazione della necessità dell’assistenza scolastica.
art. 93 c.p.c.
È richiamato per l’attribuzione delle spese al difensore della ricorrente che ne ha fatto anticipo e richiesta.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato unitamente alle norme sulla protezione dei dati per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute, giustificando l’oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Prevede le cautele relative alla diffusione dei provvedimenti giurisdizionali contenenti dati personali e sanitari.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e per l’oscuramento disposto dalla Segreteria.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contraddittorietà interna del Piano Educativo Individualizzato, che da un lato assegna un numero ridotto di ore di sostegno e dall’altro riconosce la necessità della copertura dell’intero orario scolastico, può integrare un fumus sufficiente a giustificare l’ordine di riesame dei provvedimenti.
- Quando lo stesso Piano Educativo Individualizzato riconosce la necessità della copertura totale dell’orario scolastico, tale valutazione dell’amministrazione costituisce un elemento rilevante per ordinare cautelarmente l’assegnazione delle ore corrispondenti, ove non siano indicate ragioni coerenti per discostarsene.
- L’ordine cautelare di riesame deve essere eseguito entro il termine fissato dal giudice; in caso di mancata esecuzione e di assenza di controdeduzioni dell’amministrazione, il provvedimento monocratico può essere confermato dal Collegio.
- La domanda risarcitoria connessa alla mancata assegnazione delle ore di sostegno può essere riservata alla decisione di merito anche quando la tutela cautelare impone immediatamente il riesame e l’adeguamento dell’assistenza scolastica.
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