Cassazione Civile, Sentenza n. 7448/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Potenza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello principale proposto dal Ministero e dall'Agenzia del Demanio avendo ritenuto che la notificazione dell'opposizione di terzo promossa dal Comune costituisse "conoscenza legale" della sentenza e facesse decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.; il Comune deduceva che l'opposizione di terzo non è equipollente alla notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve e chiedeva la cassazione della decisione
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione. La Corte ha affermato il principio secondo cui la notificazione di un'impugnazione equivale alla notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve ex art. 325 c.p.c. solo quando l'impugnazione è proposta da una delle parti del processo; l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., proposta da soggetto estraneo al giudizio di primo grado, non può essere considerata equivalente alla notificazione della sentenza a tal fine
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
Termine breve per proporre impugnazione (30 giorni) la cui decorrenza può essere determinata dalla notificazione della sentenza effettuata da parte interessata
art. 326 c.p.c.
Disciplina la notificazione della sentenza a cura di una parte e la decorrenza del termine breve; la Corte ha interpretato la finalità acceleratoria di tale istituto come riferita alle notifiche effettuate dalle parti del processo
art. 327 c.p.c.
Norma richiamata nel motivo di censura insieme ad altre disposizioni sulle impugnazioni; il Supremo Collegio non ha sviluppato un'interpretazione autonoma nel testo se non nel quadro generale degli istituti di impugnazione
art. 335 c.p.c.
Norma richiamata tra le disposizioni relative alle impugnazioni e agli effetti processuali; utilizzata a titolo di collegamento normativo
art. 404 c.p.c.
Regola l'opposizione di terzo: la Corte ha sottolineato la natura peculiare dell'opposizione di terzo (azione autonoma e demolitoria promossa da soggetto estraneo) e ha escluso che la sua notificazione produca, in sè, l'effetto di far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Fondamento della censura in cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto il motivo fondato e ha cassato la sentenza impugnata per violazione dell'interpretazione delle norme sulle notifiche e sul decorso del termine breve
art. 140 c.p.c.
Riferimento alla possibilità di deposito dell'atto presso la casa comunale per perfezionare la rinnovazione della notificazione; la Corte ha ritenuto rituale la notifica al destinatario effettuata mediante deposito ai sensi di questa norma
art. 331 c.p.c.
Norma citata nella richiesta, relativa all'integrazione del contraddittorio; la Corte non si è pronunciata sostanzialmente sul merito di questa istanza ma la norma è stata richiamata come possibile rimedio integrativo
art. 337-bis c.p.c.
Norma citata insieme all'art. 331 per l'ipotesi di integrazione del contraddittorio nei giudizi di legittimità; richiamata dal Comune in subordine
art. 395 c.p.c.
Norma sulla revocazione richiamata dalla giurisprudenza e dalla Corte distrettuale nei ragionamenti comparativi sulle notifiche equipollenti; la Cassazione ha distinto l'opposizione di terzo dalle impugnazioni ordinarie incluso l'istituto della revocazione
Massime di principio
- La notificazione di un'impugnazione da parte di una delle parti del processo può essere equiparata alla notificazione della sentenza e far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c.; tale equipollenza vale per le impugnazioni proposte dalle parti, non per quelle proposte da terzi
- L'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. ha natura peculiare (azione autonoma, demolitoria e promossa da soggetto estraneo) e la sua notificazione non produce automaticamente l'effetto di far decorrere il termine breve di impugnazione delle parti originarie
- Se si vuole far decorrere il termine breve nei confronti di una controparte, occorre che la notificazione che legittima tale decorrenza sia effettuata da una parte del processo; la mera conoscenza della sentenza da parte di un terzo opponente non è sufficiente
- Per la validità della notifica a mezzo servizio postale è sufficiente indicare via e numero civico; inesattezze relative a interno/piano sono irrilevanti se dall'istruttoria risulta che l'agente postale ha comunque individuato l'esatto destinatario
- Quando il domiciliatario o il destinatario della notificazione viene meno (es. per decesso), è necessario curare la rinnovazione della notificazione nei modi e nei termini prescritti per non incorrere in nullità o inammissibilità delle impugnazioni successive
- Il deposito dell'atto presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è mezzo valido per perfezionare la notificazione in caso di irreperibilità del destinatario
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