Regolamento (UE) 2022/616
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/616 della Commissione dell'8 aprile 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Carne de Ávila» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la modifica non minore del disciplinare della IGP "Carne de Ávila" presentata dalla Spagna. La Commissione ha esaminato la domanda, l’ha pubblicata per consentire eventuali opposizioni e, non avendo ricevuto dichiarazioni di opposizione, ha autorizzato la modifica. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della indicazione geografica protetta "Carne de Ávila".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla modifica del disciplinare del nome registrato "Carne de Ávila" come indicazione geografica protetta (IGP) nell’ambito del regime UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Riguarda la domanda presentata dalla Spagna ed è applicabile in tutti gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina in via generale tutti i prodotti IGP, ma esclusivamente la modifica approvata per questo nome registrato.
Approvazione della modifica del disciplinare di "Carne de Ávila" (IGP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/616 approva una modifica non minore del disciplinare relativo alla denominazione registrata "Carne de Ávila" come indicazione geografica protetta. L’intervento si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per la modifica dei disciplinari dei regimi di qualità agroalimentare.
Procedura seguita dalla Commissione
La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica è stata considerata non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la relativa domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), per consentire l’eventuale presentazione di opposizioni.
Assenza di opposizioni e approvazione finale
Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata. L’articolo 1 del regolamento recepisce tale esito, limitandosi ad approvare la modifica pubblicata per il nome "Carne de Ávila" (IGP).
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Esame della domanda di modifica del disciplinare
La Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della IGP "Carne de Ávila", già registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 e successivamente modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2012.
Qualificazione come modifica non minore e pubblicazione
La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012; per questo motivo la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.
Assenza di opposizioni e approvazione
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare viene approvata.
Effetti dell’atto e decorrenza
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Carne de Ávila" (IGP). L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e stabilisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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