Cassazione Civile, Ordinanza n. 27012/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La vicenda origina dal rapporto bancario intrattenuto da un'impresa individuale, poi conferita in una società, con la filiale salernitana del Banco di Roma. Dopo la revoca delle linee di credito e la richiesta di pagamento di un saldo asseritamente dovuto, l'impresa effettuava un'offerta reale che veniva rifiutata dalla banca. La società attrice sosteneva che, da quel momento, l'istituto avesse tenuto una condotta vessatoria e illegittima: ricorso per fallimento poi rigettato, ricorso per decreto ingiuntivo, pignoramento dell'intero patrimonio immobiliare, segnalazioni alla Centrale Rischi come credito a sofferenza, diffusione di dossier negativi presso altri istituti. Chiedeva quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In primo e secondo grado la domanda veniva respinta perché ritenuta prescritta; la Corte d'appello confermava la decisione. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 2935, 2943 e 2945 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il termine prescrizionale dovesse decorrere solo dal giudicato che aveva definito l'opposizione a decreto ingiuntivo e accertato la nullità della clausola "uso piazza"; 2) violazione dell'art. 2947 c.c., assumendo che la condotta bancaria fosse illecita e permanente, con conseguente diverso dies a quo; 3) omesso esame della rilevanza autonoma delle successive segnalazioni alla Centrale Rischi; 4) violazione dell'art. 1227 c.c. e omessa motivazione sulla graduazione del concorso di colpa, oltre a ulteriori censure sul giudicato e sulla legittimazione. La banca, nel ricorso incidentale, deduceva la preclusione derivante dal precedente giudicato e la carenza di legittimazione attiva della società conferitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto insufficiente l'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366 c.p.c., perché non consentiva una chiara ricostruzione della vicenda processuale senza ricorso ad altre fonti; ha inoltre rilevato la mancata trascrizione o riassunto degli atti e documenti decisivi richiamati. Quanto ai motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., li ha dichiarati inammissibili perché la sentenza d'appello era di "doppia conforme" e il ricorrente non aveva dimostrato la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado. Quanto ai motivi ex art. 360 n. 3 c.p.c., la Corte ha osservato che le censure, pur formalmente formulate come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione del dies a quo della prescrizione, quindi erano inammissibili perché non si confrontavano correttamente con la ratio decidendi. È stato richiamato altresì l'art. 360-bis c.p.c., poiché la decisione di merito risultava conforme alla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente è rimasto assorbito il ricorso incidentale della banca. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che la prescrizione non potesse decorrere prima della possibilità concreta di agire; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché mirava a una diversa ricostruzione del fatto.
art. 2943 c.c.
invocato per l'effetto interruttivo di atti processuali e stragiudiziali; la Corte ha osservato che il motivo non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata.
art. 2945 c.c.
richiamato in relazione agli effetti dell'interruzione della prescrizione; censura ritenuta inammissibile.
art. 2947 c.c.
dedotto per contestare la decorrenza della prescrizione del diritto risarcitorio; la Corte ha ritenuto che la doglianza investisse un giudizio di fatto.
art. 1227 c.c.
invocato per contestare l'affermazione di concorso del danneggiato nella causazione dei danni e la mancata graduazione delle responsabilità; censura dichiarata inammissibile.
art. 2909 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l'efficacia preclusiva del precedente giudicato; il ricorso incidentale è rimasto assorbito.
artt. 81, 100, 110 e 111 c.p.c.
invocati nel ricorso incidentale per denunciare la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire della società; motivo assorbito.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
la Corte lo applica come requisito di ammissibilità dell'esposizione sommaria dei fatti, che deve consentire una chiara e completa comprensione della vicenda senza ricorrere ad altre fonti.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per affermare l'inammissibilità dei motivi che non si confrontano con la ratio decidendi e si risolvono in un "non motivo".
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge è configurabile solo quando si censuri l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la ricostruzione del fatto concreto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
inammissibile per la "doppia conforme" e, comunque, perché le doglianze investivano valutazioni di fatto.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
in presenza di doppia conforme il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile salvo che il ricorrente indichi la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 360-bis, c.p.c.
richiamato per affermare l'inammissibilità del ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e non vi sono elementi per mutarne l'orientamento.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 120 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di pubblicazione del dispositivo a fini riparatori e riabilitativi.
art. 2697 c.c.
citato nel contesto dei principi richiamati sulla valutazione della prova e dell'asserita mancata dimostrazione del danno.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti deve consentire una comprensione chiara e completa della vicenda sostanziale e processuale; se il ricorso non la assicura, è inammissibile ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Chi deduce l'erronea valutazione di documenti deve indicare con precisione dove siano stati prodotti, trascriverne o riassumerne il contenuto e spiegare la loro decisività; in difetto, la censura è inammissibile.
- Nel giudizio definito con "doppia conforme" il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono diverse.
- La violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: la doglianza è ammissibile solo se investe l'erronea interpretazione della norma astratta, non la diversa lettura delle risultanze probatorie.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la critica è estranea o non si misura con la ragione decisiva della decisione, il motivo è inammissibile.
- La decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, quando dipende dall'emersione del pregiudizio e dalla percezione della sua lesività, è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge, se non nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- Se il giudice di merito ha deciso una questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non offre argomenti idonei a mutare orientamento, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
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