Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46846/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la loro responsabilità per reati in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) e, per Barkallah, anche per ricettazione. Le censure principali sono: per Barkallah, vizio di motivazione e violazione di legge per l'assunzione della ricettazione del cellulare anziché altra fattispecie (art. 712 c.p.) e contestazione della incompatibilità tra dolo eventuale e ricettazione; per Fathel Tomi, critica delle valutazioni probatorie (basate su personalità, mancanza di permesso di soggiorno, dichiarazioni degli acquirenti e intercettazioni) e censura sull'esclusione delle attenuanti generiche; per Aloui, Amari e Karoui, contestazione della commisurazione della pena e mancata considerazione delle attenuanti generiche e, per Karoui, contestazione dell'aumento per recidiva. I ricorsi chiedono rivalutazioni delle prove, delle intercettazioni e del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivi: le censure sono in gran parte la ripetizione pedissequa delle doglianze già svolte in appello e quindi non specifiche; molte doglianze costituiscono questioni di fatto, non sindacabili in sede di legittimità, e mancano di critica argomentata della motivazione della Corte territoriale; l'interpretazione e valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni witness è questione rimessa al giudice di merito salvo manifesta illogicità o travisamento della prova, ipotesi non ravvisata. Quanto a Barkallah, la Corte ha ritenuto corretta e non manifestamente illogica la motivazione che ha ricavato l'elemento soggettivo della ricettazione dalle modalità di acquisizione del telefono e ha ribadito la compatibilità tra dolo eventuale e reato di ricettazione. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma richiamata per definire le fattispecie in materia di stupefacenti contestate ai ricorrenti; la Corte d'appello ha ritenuto provate più cessioni di sostanze stupefacenti alla luce delle intercettazioni e delle dichiarazioni degli acquirenti

  • codice penale, art. 712

    Richiamato dal ricorrente Barkallah come possibile diversa qualificazione della condotta rispetto alla ricettazione; la Cassazione non ha accolto la censura e ha confermato la valutazione del giudice di merito sulla ricettazione

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite di motivazione degli atti d'impugnazione in Cassazione: i motivi vanno esposti nei termini strettamente necessari per la motivazione, principio che la Corte ha ritenuto non rispettato dai ricorrenti

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 3

    art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma invocata per dichiarare inammissibili le censure che riguardano valutazioni di fatto o prove non sindacabili in sede di legittimità perché non accompagnate da analisi critica della motivazione di merito

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma che autorizza l'imposizione di una somma alla cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato la sanzione di euro 3.000 per ciascun ricorrente

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione dei fatti o della prova: le critiche che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle intercettazioni o delle dichiarazioni di testimoni sono inammissibili salvo mostrare manifesta illogicità o travisamento della prova
  • Ripetere in Cassazione le stesse doglianze già espresse in appello senza una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata rende il ricorso non specifico e quindi inammissibile
  • Le doglianze riguardanti la commisurazione della pena e l'esclusione delle attenuanti generiche richiedono che il ricorrente dimostri la carenza o la manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito; mere contestazioni di merito sono insufficienti
  • La compatibilità tra dolo eventuale e ricettazione è principio consolidato: non è automaticamente inammissibile qualificare la condotta come ricettazione quando emergono elementi che consentono di ritenere consapevolezza della provenienza illecita
  • I ricorsi manifestamente infondati o non specifici possono essere sanzionati con condanna alle spese e con somme a favore della cassa delle ammende; è quindi consigliabile, prima di proporre ricorso in Cassazione, valutare se la censura sia effettivamente di diritto e adeguatamente motivata

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.