Cassazione Penale, Sentenza n. 46846/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la loro responsabilità per reati in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) e, per Barkallah, anche per ricettazione. Le censure principali sono: per Barkallah, vizio di motivazione e violazione di legge per l'assunzione della ricettazione del cellulare anziché altra fattispecie (art. 712 c.p.) e contestazione della incompatibilità tra dolo eventuale e ricettazione; per Fathel Tomi, critica delle valutazioni probatorie (basate su personalità, mancanza di permesso di soggiorno, dichiarazioni degli acquirenti e intercettazioni) e censura sull'esclusione delle attenuanti generiche; per Aloui, Amari e Karoui, contestazione della commisurazione della pena e mancata considerazione delle attenuanti generiche e, per Karoui, contestazione dell'aumento per recidiva. I ricorsi chiedono rivalutazioni delle prove, delle intercettazioni e del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivi: le censure sono in gran parte la ripetizione pedissequa delle doglianze già svolte in appello e quindi non specifiche; molte doglianze costituiscono questioni di fatto, non sindacabili in sede di legittimità, e mancano di critica argomentata della motivazione della Corte territoriale; l'interpretazione e valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni witness è questione rimessa al giudice di merito salvo manifesta illogicità o travisamento della prova, ipotesi non ravvisata. Quanto a Barkallah, la Corte ha ritenuto corretta e non manifestamente illogica la motivazione che ha ricavato l'elemento soggettivo della ricettazione dalle modalità di acquisizione del telefono e ha ribadito la compatibilità tra dolo eventuale e reato di ricettazione. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma richiamata per definire le fattispecie in materia di stupefacenti contestate ai ricorrenti; la Corte d'appello ha ritenuto provate più cessioni di sostanze stupefacenti alla luce delle intercettazioni e delle dichiarazioni degli acquirenti
codice penale, art. 712
Richiamato dal ricorrente Barkallah come possibile diversa qualificazione della condotta rispetto alla ricettazione; la Cassazione non ha accolto la censura e ha confermato la valutazione del giudice di merito sulla ricettazione
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite di motivazione degli atti d'impugnazione in Cassazione: i motivi vanno esposti nei termini strettamente necessari per la motivazione, principio che la Corte ha ritenuto non rispettato dai ricorrenti
cod. proc. pen., art. 606, comma 3
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma invocata per dichiarare inammissibili le censure che riguardano valutazioni di fatto o prove non sindacabili in sede di legittimità perché non accompagnate da analisi critica della motivazione di merito
cod. proc. pen., art. 616
Norma che autorizza l'imposizione di una somma alla cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato la sanzione di euro 3.000 per ciascun ricorrente
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione dei fatti o della prova: le critiche che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle intercettazioni o delle dichiarazioni di testimoni sono inammissibili salvo mostrare manifesta illogicità o travisamento della prova
- Ripetere in Cassazione le stesse doglianze già espresse in appello senza una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata rende il ricorso non specifico e quindi inammissibile
- Le doglianze riguardanti la commisurazione della pena e l'esclusione delle attenuanti generiche richiedono che il ricorrente dimostri la carenza o la manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito; mere contestazioni di merito sono insufficienti
- La compatibilità tra dolo eventuale e ricettazione è principio consolidato: non è automaticamente inammissibile qualificare la condotta come ricettazione quando emergono elementi che consentono di ritenere consapevolezza della provenienza illecita
- I ricorsi manifestamente infondati o non specifici possono essere sanzionati con condanna alle spese e con somme a favore della cassa delle ammende; è quindi consigliabile, prima di proporre ricorso in Cassazione, valutare se la censura sia effettivamente di diritto e adeguatamente motivata
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