Sentenza n. 13725/2026 - Roma, Sezione 2B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di individuazione della quota di ripiano dovuta da un’azienda fornitrice di dispositivi medici per il superamento del tetto di spesa negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione della Regione Emilia-Romagna con cui erano state individuate le quote di ripiano poste a suo carico per il superamento del tetto di spesa regionale relativo agli anni 2015-2018, nonché numerosi atti presupposti, tra cui disposizioni legislative regionali, deliberazioni delle aziende sanitarie, decreti ministeriali, circolari, accordi e intese Stato-Regioni. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, rilevando l’estinzione dell’obbligazione relativa alle annualità 2015-2018 ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, intervenuto durante la pendenza del processo. Ha quindi chiesto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente e dell’estinzione dell’obbligazione oggetto della controversia per effetto della disciplina sopravvenuta. Il Collegio ha ritenuto di dover pronunciare in rito, in applicazione del principio dispositivo del processo amministrativo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte contro la determinazione regionale e gli atti presupposti. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, mentre nulla è stato disposto sulle spese per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
La disciplina sopravvenuta ha determinato l’estinzione dell’obbligazione di ripiano relativa agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, facendo venir meno l’interesse della ricorrente alla decisione nel merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la trattazione dell’udienza straordinaria da remoto.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando, nelle more del giudizio, sopravviene una situazione che elimina l’utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta e il ricorrente dichiara il venir meno del proprio interesse alla decisione.
- L’estinzione dell’obbligazione amministrativa oggetto dell’impugnazione, determinata da una disciplina normativa sopravvenuta, comporta il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso contro gli atti presupposti e applicativi dell’obbligazione stessa.
- In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente, il giudice amministrativo definisce il giudizio in rito senza esaminare le censure di merito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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