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Sentenza

Sentenza n. 82/2026 - Roma, Sezione 5

per l’ottemperanza al giudicato costituito dalla sentenza n.-OMISSIS-/2017 emessa dal Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, Giudice Dott.-OMISSIS-, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n.-OMISSIS-/2016, pubblicata in data 02/02/2017, notificata in data 18/03/2025, passata in giudicato; nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202508976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto differenze retributive e interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato costituito da una sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a ricevere gli incrementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva per i collaboratori scolastici di ruolo a tempo indeterminato, in relazione al servizio prestato mediante contratti a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento delle relative differenze economiche e degli interessi legali dalla maturazione al saldo. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, neppure parzialmente, e ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza contestare l'inadempimento né dimostrare l'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che l'amministrazione non aveva fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l'esecuzione del giudicato e che i fatti dedotti dalla ricorrente, non contestati, dovevano ritenersi accertati. Ha ordinato al Ministero di corrispondere le differenze retributive riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Velletri, oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo, nonché il contributo unificato del giudizio di ottemperanza, sempre che tali somme non fossero già state corrisposte, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di persistente inerzia, ha disposto l'intervento, per i successivi trenta giorni, del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega. Ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., decorrente dall'eventuale inutile scadenza del termine assegnato e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza diretto a verificare e imporre l'esecuzione del giudicato, anche formatosi su una pronuncia del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata fatta decorrere dall'eventuale scadenza infruttuosa del termine assegnato e commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del potere del giudice amministrativo di verificare la corretta attuazione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo anche per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione sia obbligata a conformarvisi.
  • L'amministrazione è tenuta a dare puntuale esecuzione al giudicato e non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento; eventuali difficoltà di ordine pubblico, amministrativo, pratico, economico o finanziario non possono giustificare l'inottemperanza, residuando al più una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive.
  • La costituzione meramente formale dell'amministrazione, priva di contestazioni e di prova dell'avvenuto adempimento, consente di ritenere non contestati i fatti dedotti dal ricorrente circa la mancata esecuzione del giudicato.
  • In presenza di persistente inerzia successiva al termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere stabilita con decorrenza dall'inutile scadenza del termine fissato dal giudice per l'adempimento e parametrata agli interessi legali sulla somma oggetto dell'obbligo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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