Cassazione Penale, Sentenza n. 30763/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, dichiarando la nullità assoluta della notifica (ai sensi art. 179, comma 1, cod. proc. pen.) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Ancona per la celebrazione di un nuovo giudizio, in quanto il processo di appello si è svolto in assenza del difensore di fiducia a causa delle notifiche eseguite ad un omonimo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Violazione di norme processuali per omessa o erronea notifica del decreto di citazione a giudizio in appello: la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è stata eseguita non al domicilio dichiarato né al difensore di fiducia, ma inviata ad un omonimo avvocato (PEC e indirizzo riconducibili all'avvocato Massimo Monaldi del foro di Fermo con studio diverso). Nonostante l'eccezione e la memoria ex art. 121 cod. proc. pen. volta a ottenere la rinnovazione della notifica, la Corte di appello non ha dato alcuna motivazione sul punto.
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen.
La norma disciplina la notifica al difensore; il giudice ha ritenuto che la notifica debba essere eseguita con corretta individuazione del difensore, soprattutto in presenza di omonimia, e che l'ufficio giudiziario/cancelleria sia tenuto a verificare l'esatta identificazione del destinatario
art. 121 cod. proc. pen.
Rilevata l'esistenza di una memoria difensiva ex art. 121 volta a eccepire la irregolarità della notifica e a chiedere la rinnovazione, la Corte di merito avrebbe dovuto motivare espressamente il rigetto o l'accoglimento di tale eccezione; l'omissione motivazionale è censurata
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha qualificato l'irregolarità come nullità assoluta e insanabile della notifica, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la necessità di rinnovare il giudizio di appello
Massime di principio
- La notifica al difensore deve essere eseguita con cura nella individuazione del destinatario: in caso di omonimia è onere della cancelleria e dell'ufficiale giudiziario verificare l'indirizzo e l'identità corretti prima di procedere
- Se la difesa solleva tempestivamente l'eccezione di notifica errata o non eseguita (anche mediante memoria ex art. 121 c.p.p.), il giudice d'appello è tenuto a motivare espressamente la decisione su tale eccezione; il mancato esame motivato può determinare l'annullamento
- La notificazione effettuata ad un omonimo che impedisce la presenza del difensore di fiducia in udienza può integrare una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., con conseguente annullamento della sentenza e nuova celebrazione del giudizio
- Per evitare rischi processuali è consigliabile indicare chiaramente, nelle declaratorie di domicilio o nelle comunicazioni, PEC e indirizzo completi del difensore e verificare l'assenza di omonimie nel medesimo foro
- La tempestività dell'eccezione da parte del difensore è determinante: un'eccezione sollevata tempestivamente e documentata aumenta le probabilità di ottenere la rinnovazione della notifica o l'annullamento del giudizio celebrato in sua assenza
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