Sentenza n. 915/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Prefetto di Genova (prot. -OMISSIS- del 19.05.2025) notificato in data 6 giugno 2025, portante divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 TULPS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell'art. 39 TULPS
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 11, 39, 42 e 43 TULPS, nonché difetto di motivazione e di istruttoria. Ha sostenuto che le denunce e i procedimenti indicati dall'amministrazione non rientrassero tra i reati ostativi previsti dall'art. 43 TULPS, non fossero stati commessi mediante abuso delle armi, avessero carattere bagatellare e non denotassero condotte violente. Ha inoltre invocato il principio secondo cui un singolo episodio isolato e di scarsa gravità non può automaticamente giustificare il divieto generale di detenzione delle armi e il mancato rinnovo della licenza. Dagli atti risultavano, tuttavia, numerose denunce e sottoposizioni a indagini per fatti risalenti a più anni, sanzioni amministrative per circolazione senza copertura assicurativa e un procedimento concernente condotte violente nei confronti della figlia minorenne, collocata in una struttura protetta su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ritenuto infondata la censura. Ha escluso che si trattasse di un singolo episodio isolato, rilevando la frequenza delle segnalazioni all'autorità giudiziaria e la gravità complessiva del quadro fattuale. Anche reati non ricompresi nell'elenco dell'art. 43 TULPS possono concorrere alla valutazione prefettizia di affidabilità e buona condotta. In particolare, le segnalazioni per lesioni e gli elementi relativi alla conflittualità familiare e alle condotte violente nei confronti della figlia minorenne evidenziavano profili incompatibili con la detenzione di armi. Il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio secondo cui il ricorrente non offriva le necessarie garanzie di affidabilità. Ha precisato che il divieto non presuppone un accertamento di pericolosità sociale in senso tecnico, ma un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abuso, che può fondarsi anche su situazioni non sfociate in condanne penali o misure di pubblica sicurezza e genericamente non riconducibili alla buona condotta. La certificazione medica attestante il buono stato di salute psicofisica è stata ritenuta irrilevante rispetto alla valutazione dei comportamenti concreti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre maggiorazioni di legge.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
Consente l'adozione del divieto di detenere armi quando il soggetto non offra sufficienti garanzie di affidabilità e di assenza di rischio di abuso, sulla base di una valutazione prognostica dell'autorità di pubblica sicurezza.
art. 11 TULPS
Richiamato dal ricorrente nel dedurre l'illegittimità del divieto; la decisione valorizza il requisito generale della buona condotta nell'ambito della valutazione dell'affidabilità.
art. 42 TULPS
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; il giudice non ne sviluppa una distinta interpretazione.
art. 43 TULPS
L'elenco dei reati ostativi non esaurisce gli elementi valutabili dall'autorità, potendo il divieto fondarsi anche su ulteriori circostanze e segnalazioni idonee a evidenziare l'inaffidabilità del detentore.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi si fonda su un giudizio prognostico di affidabilità del soggetto e di assenza del rischio di abuso, non necessariamente su un accertamento di pericolosità sociale in senso tecnico.
- La valutazione prefettizia può considerare una pluralità di denunce, procedimenti, condotte e circostanze non sfociate in condanne penali o misure di pubblica sicurezza, quando tali elementi siano complessivamente incompatibili con la buona condotta e l'affidabilità richieste per la detenzione di armi.
- L'elenco dei reati ostativi previsto dall'art. 43 TULPS non impedisce all'autorità di pubblica sicurezza di valorizzare, ai fini del divieto previsto dall'art. 39 TULPS, anche fatti diversi da quelli espressamente elencati, purché rilevanti per la prognosi di affidabilità.
- La presenza di condotte violente e di una grave conflittualità familiare può giustificare il divieto di detenzione di armi, soprattutto se inserita in un quadro di reiterate segnalazioni e ulteriori elementi sintomatici di inaffidabilità.
- La certificazione del buono stato di salute psicofisica non è decisiva per escludere il rischio di abuso delle armi, poiché la valutazione riguarda principalmente la condotta, la buona fede e l'affidabilità del soggetto.
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