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Sentenza

Sentenza n. 1445/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5729/2024 del 13settembre 2024.

Giustizia amministrativa202506343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5729/2024, recante condanna al pagamento di euro 1.500 mediante buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5729/2024, passata in giudicato, non fosse stata eseguita dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ha chiesto l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'inadempimento dell'amministrazione e l'assenza di elementi ostativi dedotti dal Ministero. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per compiere gli atti necessari all'esecuzione. Ha inoltre applicato la penalità di mora, determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, aggiuntiva rispetto agli interessi già dovuti. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, dell'amministrazione; è previsto come limite massimo il 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Il limite è giustificato dalla necessità di mantenere la funzione compulsoria dell'astreinte, evitando una sproporzionata locupletazione del privato. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la condanna al pagamento di una penalità di mora; la misura deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità e deve essere strutturata in modo da assicurare l'effettività della tutela senza trasformarsi in una sproporzionata compensazione economica.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela giustifica l'applicazione della penalità di mora quale strumento compulsivo e di garanzia dell'esecuzione del giudicato.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura amministrativa alla quale appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inerzia dell'amministrazione rispetto a un giudicato può essere fronteggiata mediante un ordine di esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inadempimento, mediante la nomina di un commissario ad acta incaricato di sostituirsi all'amministrazione nell'adozione degli atti necessari.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti, quando tale misura sia funzionale a stimolare l'adempimento e a garantire l'effettività della tutela.
  • La penalità di mora decorre dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, dell'amministrazione, poiché l'insediamento del commissario ad acta non esclude il permanere del potere concorrente dell'amministrazione di provvedere.
  • La fissazione di un tetto massimo alla penalità di mora è necessaria per evitare che l'astreinte perda la propria funzione compulsoria e si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato; il limite può essere individuato nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, ove ritenuto non manifestamente iniquo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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