Cassazione Civile, Ordinanza n. 01532/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario due avvisi di accertamento sintetico IRPEF per gli anni 2007 e 2008, fondati sul redditometro e su elementi indici di capacità contributiva (un’autovettura a gasolio, un’abitazione di 60 mq e vari incrementi patrimoniali: acquisto di un terreno edificabile nel 2008, di un’autovettura Audi nel 2010 e di un’autovettura BMW nel 2011). La CTP aveva accolto i ricorsi ritenendo mancato il contraddittorio preventivo; la CTR, riuniti gli appelli dell’Agenzia, aveva respinto l’impugnazione dell’Ufficio, escludendo sia che gli incrementi patrimoniali di anni diversi e successivi potessero rilevare, sia che le giustificazioni offerte dalla contribuente fossero insufficienti. In cassazione l’Agenzia denunciava: (1) violazione dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973, per avere la CTR escluso che l’accertamento dei redditi 2007 e 2008 potesse fondarsi anche su incrementi patrimoniali di anni diversi e successivi; (2) violazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto sufficiente la prova di redditi astrattamente idonei a giustificare il tenore di vita, invece della prova del nesso specifico tra tali redditi e le spese per incrementi patrimoniali; (3) violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, per omessa pronuncia/ motivazione, avendo la CTR annullato gli avvisi solo esaminando gli incrementi patrimoniali senza considerare che l’accertamento era basato prevalentemente sui beni-indice. Nel corso del giudizio di cassazione la contribuente depositava la documentazione relativa alla definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. 118/2019, conv. in l. 136/2018, con prova della domanda e del pagamento, senza risultare alcun diniego.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell’avvenuta definizione agevolata della controversia e dell’assenza di diniego. Ha quindi chiuso il processo senza esaminare nel merito i tre motivi di ricorso. Ha altresì rilevato che, per legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e non vanno liquidate dal giudice, e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in capo alla ricorrente.
Norme richiamate
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973
commi 4 e 5; commi 4,5 e 6
Norma posta a fondamento dell’accertamento sintetico/redditometrico; la ricorrente lamentava che la CTR ne avesse dato un’interpretazione erronea quanto alla rilevanza temporale degli incrementi patrimoniali e al riparto dell’onere probatorio.
art. 2697 c.c.
Richiamato per sostenere che, una volta accertati i dati-indice, spettava al contribuente provare in modo specifico il nesso tra redditi esenti/soggetti a ritenuta e le spese contestate.
art. 112 c.p.c.
Invocato per denunciare omessa pronuncia o decisione extra/ultra petita, assumendo che la CTR avesse esaminato solo una parte dei fatti posti a base dell’accertamento.
art. 132 c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. per censurare l’asserita carenza di motivazione della sentenza d’appello.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie, deducendone la violazione per motivazione insufficiente o incongrua.
art. 6, comma 10, d.l. n. 118/2019 conv. in l. n. 136/2018
«Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020»
La Corte valorizza il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento quale presupposto per la sospensione e, in assenza di diniego, per la chiusura del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 12, d.l. n. 118/2019 conv. in l. n. 136/2018
«L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020... Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni...»
L’assenza di un diniego notificato impedisce di rimettere in discussione l’avvenuta definizione agevolata e consente la dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 6, comma 13, d.l. n. 118/2019 conv. in l. n. 136/2018
«In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate»
La Corte applica la previsione di estinzione del processo per mancata istanza di trattazione e il regime legale delle spese del processo estinto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È escluso il raddoppio del contributo unificato perché la causa si è estinta per cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità relativo a un accertamento tributario, la sopravvenuta definizione agevolata della lite, comprovata dal deposito della domanda e del pagamento dovuto e in assenza di diniego, determina l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- Quando la controversia è definita ai sensi della disciplina agevolativa e nessuna parte chiede la prosecuzione nei termini previsti, il giudice deve prendere atto dell’estinzione senza pronunciarsi sul merito dei motivi di ricorso.
- Le spese del giudizio estinto per definizione agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice della cessazione della materia del contendere.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se il processo si chiude per estinzione conseguente alla definizione agevolata della controversia.
- In tema di accertamento sintetico, i motivi di ricorso possono investire sia la corretta applicazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 sia il riparto dell’onere della prova circa la disponibilità di redditi idonei a giustificare le spese e il collegamento causale tra redditi dichiarati e incrementi patrimoniali.
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