Sentenza n. 581/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - della nota con cui è stato comunicato per conto e nell'interesse del Comune di Villapiana di non concedere la proroga del termine di giorni; - dell'eventuale provvedimento implicito, se e in quanto configurabile, con cui il Comune di Villapiana ha respinto l'istanza avanzata da S.P.V. Project 1806 con nota datata 16.12.2021 volta a ottenere la proroga del termine; - della delibera della Giunta comunale n. 198 del 23.12.2021 n Nonché per la condanna del Comune di Villapiana al risarcimento dei danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di proroga del termine per designare un sostituto dell'affidatario nella convenzione per la realizzazione e gestione di sette impianti fotovoltaici, unitamente alla risoluzione della convenzione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, divenuta cessionaria di crediti derivanti da un contratto di finanziamento collegato alla convenzione stipulata tra il Comune e l'affidataria, ha impugnato la nota comunale del 24 dicembre 2021 con cui era stata negata la proroga del termine di novanta giorni previsto dall'art. 17 della convenzione per consentire ai finanziatori di indicare un soggetto sostituto dell'affidataria e impedire la risoluzione del rapporto. La ricorrente ha dedotto la nullità e l'illegittimità del diniego per incompetenza, eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione delle garanzie procedimentali, chiedendo anche il risarcimento dei danni. La controversia riguardava inoltre la risoluzione della convenzione disposta dal Comune per gravi inadempimenti dell'affidataria. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. È intervenuta ad adiuvandum un'altra società cessionaria dei crediti della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardi la fase esecutiva della concessione e, in particolare, l'applicazione dell'art. 17 della convenzione sul diritto dei finanziatori di designare un sostituto dell'affidatario entro il periodo di sospensione. Il diniego della proroga è stato ricondotto all'attuazione del rapporto convenzionale e non all'esercizio di una potestà autoritativa del Comune: la risoluzione era infatti collegata allo spirare del termine convenzionale. La questione attiene quindi ai diritti e agli obblighi derivanti dal rapporto paritetico e, al più, all'operatività della buona fede oggettiva nell'esecuzione della convenzione, materia devoluta al giudice ordinario. Il TAR ha richiamato l'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 22550/2024, relativa alla medesima convenzione, che aveva attribuito al giudice ordinario le controversie sulla fase esecutiva della concessione. La controversia potrà essere riproposta davanti al giudice ordinario entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 17 della convenzione
diritto dei finanziatori di evitare la risoluzione del rapporto mediante la nomina di un soggetto destinato a sostituire l'affidatario e a proseguire nel rapporto
La clausola disciplina una facoltà inerente all'esecuzione del rapporto concessorio; la controversia sulla proroga del termine per esercitarla riguarda diritti e obblighi di natura paritetica.
art. 11, comma 2, c.p.a.
entro il termine novanta giorni dal passaggio in giudicato della presente decisione
Consente la riproposizione della controversia davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria.
Massime di principio
- Nelle concessioni di servizi, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, successiva all'aggiudicazione, spettano al giudice ordinario quando riguardano l'adempimento delle obbligazioni e i relativi effetti, con accertamento dei diritti e degli obblighi dell'amministrazione e del concessionario.
- La controversia sul diniego di proroga del termine previsto da una convenzione per consentire ai finanziatori di designare un sostituto dell'affidatario attiene alla fase esecutiva del rapporto e non all'esercizio di una potestà autoritativa, ove il diniego sia collegato allo spirare del termine convenzionale e all'intervenuta risoluzione.
- Quando la questione riguarda l'attuazione di una convenzione in un rapporto giuridico paritetico, anche il richiamo alla buona fede oggettiva resta una questione relativa all'esecuzione del rapporto e non devolve la controversia alla giurisdizione amministrativa.
- A seguito della declinatoria di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.
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