Sentenza n. 1061/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Prefetto della Provincia di Torino, prot. n. -OMISSIS- Area I bis - Ant. del -OMISSIS- con il quale l’amministrazione «[...] visto il D. Lgs. 159/2001 e s.m.i. (C.d. Codice Antimafia) e, in particolare, l’art. 89 bis; informa che nei confronti dell’operatore economico -OMISSIS- s.r.l., con sede legale in -OMISSIS-, -OMISSIS- – P. IVA: -OMISSIS-, sussistono elementi che fanno ritenere possibili tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, pur non sussistendo nei confronti degli attuali titolari ed amministratori cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall’art. 67 del d. Lgs 159/2001» nonché di ogni altro atto antecedente preordinato, consequenziale e comunque connesso a quello impugnato e, in particolare, della nota della Prefettura di Torino, Prot. Fasc. -OMISSIS- Area 1 bis;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Torino, nonché gli atti istruttori connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa interdetta)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia fondata sulla condanna del suo legale rappresentante e socio di maggioranza per il reato di riciclaggio, relativo a un’operazione di movimentazione e successiva monetizzazione di somme provenienti da un clan camorristico. Ha dedotto la violazione degli artt. 84, comma 4, 89-bis, 91, comma 6, 92, 93, comma 4, 94 e 94-bis del d.lgs. 159/2011, nonché eccesso di potere. In particolare, ha contestato l’automatismo tra la condanna penale e l’interdittiva, la risalenza dell’episodio al 2018, il suo carattere isolato e occasionale, l’assenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa e la rilevanza attribuita ai rapporti con un’altra società. Ha inoltre sostenuto che, quanto meno, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011.
La decisione
Il TAR ha ritenuto legittima la parte dell’informazione antimafia relativa alla sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa. L’interdittiva non richiede la prova penale dell’infiltrazione, ma un insieme di elementi sintomatico-presuntivi valutati unitariamente secondo il criterio del “più probabile che non”. La condanna per riciclaggio, pur risalente e priva dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, costituiva un elemento grave, inserito in un quadro dal quale emergeva l’inserimento del legale rappresentante in un circuito di riciclaggio riconducibile a un clan camorristico. Il Prefetto non aveva applicato un automatismo, ma aveva effettuato un’autonoma valutazione delle risultanze penali e dell’attualità del pericolo; il mero decorso del tempo non era sufficiente a escludere il rischio in assenza di elementi di effettiva dissociazione o di superamento della situazione di pericolo. Il ricorso è stato invece accolto con riferimento alla mancata valutazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis. L’amministrazione aveva escluso in modo tautologico il carattere occasionale dell’agevolazione, richiamando il contesto mafioso dei fatti e rapporti commerciali con altra società che non risultava coinvolta nell’operazione né esposta a rischio di infiltrazione. Il TAR ha quindi imposto la riapertura del procedimento in contraddittorio con la società, una nuova valutazione dei presupposti dell’art. 94-bis e l’adozione di un provvedimento espresso, congruamente motivato e rispettoso dei criteri indicati in sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
La condanna per un delitto-spia deve essere considerata dal Prefetto, ma non determina automaticamente l’adozione dell’informazione interdittiva; è necessaria un’autonoma valutazione del contenuto delle risultanze penali e dell’attualità del pericolo.
art. 89-bis d.lgs. 159/2011
Disciplina l’informazione antimafia interdittiva, il cui presupposto è un giudizio prognostico sul rischio di condizionamento mafioso, fondato su elementi seri, convergenti e valutati complessivamente.
art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
Rileva nell’ambito della valutazione prefettizia degli elementi indicativi del pericolo di infiltrazione mafiosa.
art. 94 d.lgs. 159/2011
L’interdittiva può essere adottata sulla base di una prognosi preventiva e non richiede l’accertamento penale definitivo dell’infiltrazione mafiosa.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una serie di misure.
Quando l’agevolazione mafiosa può essere occasionale, il Prefetto deve valutare specificamente l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa. L’esclusione di tali misure richiede una motivazione autonoma, concreta e non tautologica, fondata su elementi attuali circa la stabilità dei legami con la criminalità organizzata.
art. 648-bis c.p.
La condanna per riciclaggio costituisce un elemento sintomatico rilevante, ma non comporta automaticamente l’interdittiva: deve essere inserita in una valutazione autonoma e complessiva dell’attualità del pericolo.
art. 416-bis.1 c.p.
L’esclusione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa non impedisce, di per sé, l’adozione dell’interdittiva, poiché la valutazione preventiva prefettizia è autonoma rispetto all’accertamento penale dell’aggravante.
Massime di principio
- L’informazione antimafia interdittiva non richiede la prova penale dell’infiltrazione mafiosa, ma la presenza di elementi sintomatico-presuntivi seri e convergenti, valutati unitariamente secondo il criterio del “più probabile che non” e integrati dai dati di comune esperienza sui fenomeni mafiosi.
- La condanna per un delitto-spia non determina automaticamente l’interdittiva antimafia: il Prefetto deve considerare necessariamente il provvedimento giurisdizionale, ma deve anche svolgere un’autonoma valutazione del suo contenuto e motivare l’attualità e concretezza del pericolo di infiltrazione, soprattutto quando i fatti siano risalenti nel tempo.
- L’esclusione, in sede penale, dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa non impedisce l’adozione dell’interdittiva quando gli elementi complessivamente valutati rendano probabile l’inserimento dell’impresa in un circuito di riciclaggio riconducibile alla criminalità organizzata; la prevenzione antimafia è autonoma rispetto all’accertamento penale delle aggravanti.
- Il mero decorso del tempo non fa venir meno automaticamente il rischio di infiltrazione mafiosa. Per superare una situazione di pericolo già emersa occorrono fatti sopravvenuti, concretamente accertati, idonei a dimostrare l’effettiva dissociazione o il reale superamento del rischio.
- Quando il Prefetto ravvisa un’agevolazione mafiosa potenzialmente occasionale, deve valutare in modo specifico e motivato la possibilità di applicare le misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011. L’esclusione di tali misure non può fondarsi sul mero richiamo al contesto mafioso dei fatti o su elementi estranei e non dimostrativi della stabilità dei rapporti con la criminalità organizzata.
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