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Sentenza

Sentenza n. 13658/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Roma n. 6433/2023 pubbl. il 24/07/2023 RG n. 24815/2022 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202602028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6433/2023, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6433/2023, pubblicata il 24 luglio 2023 e passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha dato integrale esecuzione alla pronuncia, come dichiarato dalla parte ricorrente. Non risultano dedotti ulteriori vizi dell'azione amministrativa né contestazioni di merito sull'adempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'intervenuto integrale adempimento della sentenza oggetto di esecuzione ha eliminato l'interesse alla prosecuzione del giudizio. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state parzialmente compensate, poiché l'Amministrazione ha adempiuto dopo la proposizione del ricorso; per la parte residua, applicando il criterio della soccombenza, l'Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 400,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    L'integrale soddisfazione della pretesa della parte ricorrente nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione dà integrale esecuzione al provvedimento giudiziario, viene meno l'interesse alla decisione e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso giustifica, nonostante la cessazione della materia del contendere, la condanna dell'amministrazione alle spese residue secondo il criterio della soccombenza, ferma la possibilità di una compensazione parziale in ragione dell'intervenuto adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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