Sentenza del 03/06/2015 n. 11410 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Associazione ha impugnato il diniego di rimborso della ritenuta del 20%, pari a 142.392,41 euro, applicata dal Comune di Sarentino sull'indennità di esproprio di 711.962,04 euro. Ha sostenuto che, essendo esclusa dall'IRPEG e non potendo presentare la dichiarazione dei redditi né optare per la tassazione ordinaria, avrebbe dovuto poter ottenere il rimborso della ritenuta, anziché subirla a titolo definitivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'esclusione dall'IRPEG non comporta automaticamente l'esenzione dalla ritenuta alla fonte. In assenza dell'opzione per la tassazione ordinaria, la ritenuta del 20% sull'indennità di esproprio opera a titolo d'imposta definitivo e non è rimborsabile. L'Associazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.800 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 413 del 1991, art. 11, commi 5 e 7
Prevede l'applicazione di una ritenuta del 20% sulle indennità di esproprio, con possibilità di optare per la tassazione ordinaria nella dichiarazione dei redditi.
La ritenuta è normalmente effettuata a titolo d'imposta; diventa a titolo di acconto solo se il contribuente esercita validamente l'opzione per la tassazione ordinaria.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, già art. 88
Disciplina l'esclusione di determinati enti, tra cui i Comuni, dal novero dei soggetti passivi dell'IRPEG, poi IRES.
L'esclusione dall'imposta sul reddito non determina, di per sé, l'esenzione dalle ritenute alla fonte previste dalla legge.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 4, terzo periodo
Prevede ritenute a titolo d'imposta su determinate categorie di redditi.
Le ritenute possono applicarsi anche a soggetti esclusi dall'IRPEG, quando non sia prevista una specifica esenzione.
Legge n. 28 del 1999, art. 14
La ritenuta prevista dall'art. 26, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 si applica anche ai soggetti esclusi dall'IRPEG.
La disposizione ha natura di interpretazione autentica e quindi efficacia retroattiva, confermando l'applicabilità delle ritenute anche agli enti non soggetti all'IRPEG.
Cassazione, sentenze n. 4589/2010, n. 447/2008, n. 5455/2008, n. 4444/2010 e n. 5014/2005
Principi richiamati dalla Corte in materia di ritenute applicate a soggetti esclusi dall'IRPEG.
La giurisprudenza conferma che l'esclusione dal tributo principale non elimina una ritenuta d'imposta espressamente prevista e che la norma interpretativa del 1999 opera retroattivamente nei rapporti non esauriti.
Massime di principio
- L'esclusione di un ente dall'imposta sui redditi non implica automaticamente l'esenzione dalle ritenute alla fonte: occorre verificare se una norma preveda espressamente l'esenzione.
- Quando una ritenuta è prevista a titolo d'imposta, essa è normalmente definitiva e non dà diritto al rimborso, salvo che il contribuente possa e abbia esercitato l'opzione per la tassazione ordinaria.
- L'impossibilità giuridica di presentare la dichiarazione dei redditi o di esercitare l'opzione non trasforma automaticamente la ritenuta definitiva in un acconto rimborsabile.
- Le norme qualificate come interpretazione autentica possono applicarsi retroattivamente anche a rapporti sorti prima della loro entrata in vigore, purché non ancora definitivamente esauriti.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra esenzione dall'imposta principale, esenzione dalla ritenuta e natura della ritenuta, verificando separatamente la disciplina specifica applicabile al reddito percepito e al soggetto percettore.
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