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Sentenza

Sentenza n. 4577/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’accertamento del silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato;

Giustizia amministrativa202514096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, il Ministero e la competente sede diplomatica hanno documentato l'avvenuta fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, sostenendo che tale attività avesse soddisfatto la pretesa azionata e chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta attivazione del procedimento, mediante la fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, integrasse il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Quanto alle spese, il giudice ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l'amministrazione non aveva concluso il procedimento entro i termini di legge. L'amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 500,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'intervenuta attivazione del procedimento amministrativo oggetto dell'istanza può determinare la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: l'amministrazione può essere condannata alle spese quando, al momento della proposizione del ricorso, non aveva concluso il procedimento entro i termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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