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Sentenza

Sentenza del 30/01/2020 n. 1298 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Massima n. 93/2020 ACCERTAMENTO - Istanza di accertamento con adesione - Mancata risposta -Effetti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento notificata in seguito ad avviso di rettifica e di liquidazione relativo a compravendita immobiliare 2015; il ricorrente deduceva che, dopo aver presentato istanza di accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. n. 218/1997), l'Ufficio non aveva fissato il contraddittorio né aveva risposto, contestando inoltre carenza di motivazione dell'atto (violazione art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/90), l'assenza di indicazioni su ufficio/autorità cui rivolgersi per informazioni e autotutela, e la mancanza di spiegazioni sul calcolo di aliquote, interessi e sanzioni.

La decisione

La Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende soltanto il termine di impugnazione dell'accertamento per novanta giorni; la scelta dell'Amministrazione di avviare la definizione è discrezionale e il mancato riscontro nei 90 giorni equivale a silenzio-rifiuto. Se trascorsi i 90 giorni non è stata perfezionata l'adesione e il contribuente non ha impugnato l'accertamento nel termine residuo, l'accertamento diviene definitivo. Di conseguenza le censure relative all'atto prodromico (avviso di rettifica) sono inammissibili; la cartella poteva essere impugnata solo per vizi formali dell'iscrizione a ruolo o della stessa cartella. Quanto alla presunta carenza di indicazione del calcolo degli interessi e delle sanzioni, la Commissione ha ritenuto l'eccezione priva di consistenza in quanto la cartella indicava il richiamo normativo agli interessi (testo riportato nella cartella) e rispecchiava il format ministeriale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite (complessive pari a €1.500,00).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 218/1997

    art. 6 comma 2; artt. 6 e 12; art. 5 (richiamati nel testo)

    L'istanza di accertamento con adesione sospende il termine di impugnazione per 90 giorni ma non toglie efficacia all'avviso di accertamento; la definizione è perfezionata solo con l'adesione e la scelta di avviare la definizione è rimessa all'Amministrazione.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    art. 7; art. 10 (richiamati nel testo)

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati; tuttavia, la carenza di motivazione dell'atto prodromico non può essere fatta valere quando l'accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini sospesi/ residui.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241

    art. 3 (richiamato nel testo)

    Principi generali sulla motivazione degli atti amministrativi: l'obbligo di indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche. La Commissione però evidenzia che la sanzione della nullità non è automatica quando l'accertamento si sia consolidato per mancata impugnazione.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    art. 24 (richiamato nel testo)

    Richiamato a supporto del diritto di difesa e del contraddittorio del contribuente; tuttavia, il mancato esercizio dell'impugnazione nei termini previsti invalida l'efficacia di questa censura.

  • DPR n. 602/1973 e D.Lgs. citati nella cartella

    "Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo: escluse, sanzioni e interessi"

    La cartella ha richiamato le norme che disciplinano il calcolo degli interessi, sufficiente ad escludere l'illegittimità per mancata specificazione analitica del calcolo nella fattispecie esaminata.

Massime di principio

  • La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende esclusivamente il termine di impugnazione per 90 giorni; non sospende né annulla l'efficacia dell'accertamento salvo perfezionamento dell'adesione.
  • L'Amministrazione finanziaria ha discrezionalità nell'avviare e nel formulare la proposta di adesione; il mancato riscontro nei 90 giorni può equivalere a silenzio-rifiuto e, se il contribuente non impugna l'atto nei termini residui, l'accertamento diviene definitivo.
  • Se l'accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione, le censure sull'atto prodromico (ad es. vizi dell'avviso di rettifica) sono inammissibili in sede di opposizione alla cartella; restano invece impregiudicate le eccezioni relative a vizi formali dell'iscrizione a ruolo o della cartella di pagamento stessa.
  • La mera omissione di convocazione al contraddittorio di adesione non comporta automaticamente la nullità del procedimento di accertamento, salvo che la legge preveda diversamente o sussistano vizi tali da impedire la comprensibilità dell'atto.
  • La cartella di pagamento conforme al format ministeriale e che richiami le norme di riferimento per interessi e sanzioni difficilmente viene annullata per la mancata esposizione dettagliata dei calcoli, salvo che la ricostruzione dell'operato dell'Ufficio risulti impossibile senza indagini complesse.
  • Prassi consigliata per il contribuente: monitorare i termini dopo l'istanza di adesione, richiedere espressamente informazioni sull'esito entro i 90 giorni, e, in mancanza di risposta, valutare tempestivamente l'impugnazione dell'accertamento o della cartella per preservare i propri diritti procedurali.

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