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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29454/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna, pronunciata per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, D.lgs. n. 286/1998 (illecito in materia di immigrazione), contestato in data 11 ottobre 2019. Le censure mosse dal difensore riguardavano: 1) la negazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 34 D.lgs. n. 274/2000; 2) la carenza di motivazione circa la richiesta di pagamento rateale della multa; 3) l'erronea applicazione dell'art. 14, comma 5-ter, D.lgs. n. 286/1998. Inoltre la Corte ha rilevato un vizio procedurale: la sentenza del Giudice di Pace era di sola natura pecuniaria e quindi inappellabile, per cui l'appello al Tribunale doveva essere o riclassificato come ricorso o dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 37 D.lgs. n. 274/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale per carenza di competenza cognitiva (il Tribunale aveva esaminato un appello non esperibile contro una sentenza pecuniaria del Giudice di Pace). Riqualificando l'atto originario di impugnazione come ricorso per cassazione, la Corte ha valutato l'ammissibilità dei motivi e, ritenendo che le censure fossero in massima parte attinenti al merito (richiesta di assoluzione o di applicazione della causa di non punibilità) o generiche/confutative (sulla rateizzazione della multa e sull'applicazione dell'art. 14), ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 286/1998, art. 14, comma 5-ter

    Norma sostanziale contestata che incrimina specifici illeciti in materia di immigrazione; il ricorrente aveva censurato l'applicazione di tale norma ma la Corte ha ritenuto la censura meramente di merito e quindi inammissibile in sede di legittimità una volta riqualificato l'atto.

  • D.lgs. n. 274/2000, art. 34

    Prevede una causa di non punibilità invocata dal ricorrente. La Corte ha osservato che l'allegazione attiene al merito del fatto (richiesta di assoluzione o applicazione della causa di non punibilità) e non è idonea a fondare il ricorso per cassazione riqualificato.

  • D.lgs. n. 274/2000, art. 37

    Stabilisce i limiti di impugnabilità delle sentenze del Giudice di Pace quando la pena è esclusivamente pecuniaria. La Corte ha rilevato che l'appello contro una sentenza pecuniaria era inammissibile e che il Tribunale avrebbe dovuto qualificare l'atto o dichiararne l'inammissibilità.

  • Codice di procedura penale, art. 620, lett. i)

    Consente alla Corte di Cassazione di pronunciarsi sulla ammissibilità del ricorso di legittimità quale decisione di merito o di procedura. La Corte ha proceduto, ai sensi di tale norma, alla valutazione dell'ammissibilità del ricorso riqualificato.

Massime di principio

  • Se la sentenza del Giudice di Pace infligge solo una pena pecuniaria, l'appello ordinario è inammissibile: l'atto dovrà essere o riqualificato come ricorso per cassazione oppure il giudice d'appello deve dichiararne l'inammissibilità ai sensi dell'art. 37 D.lgs. n. 274/2000.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio una sentenza emessa da un giudice che ha deciso senza competenza cognitiva e, ricostruendo l'atto di impugnazione effettivo, verificare la sua ammissibilità come ricorso di legittimità.
  • I motivi che si riferiscono a questioni di merito (richiesta di assoluzione, valutazioni di fatto, applicazione di una causa di non punibilità) sono in genere inammissibili in sede di cassazione se non sono prospettati come questioni di diritto chiaramente dedotte e con rispettosa esposizione dei profili normativi e giurisprudenziali.
  • Le censure vaghe, generiche o confutative (ad esempio sulla mancanza di motivazione priva di specificazione dei punti decisivi) rischiano di essere considerate inammissibili in cassazione.
  • Se il ricorso viene dichiarato inammissibile dopo la riqualificazione dell'atto, il ricorrente può essere condannato alle spese e, in alcuni casi, al pagamento alla cassa delle ammende; è quindi importante curare la forma e la tecnica dell'impugnazione fin dall'inizio.

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