Sentenza n. 139/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del 9.6.2025 (notificato il 16.6.2025), con il quale il Provveditore del Provveditorato regionale per la -OMISSIS- del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha inflitto all’Agente della Polizia Penitenziaria -OMISSIS- la sanzione disciplinare della censura;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della censura inflitta per negligenza in servizio, consistente nella mancata presentazione a visita sanitaria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della censura deducendo: 1) violazione dell’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, perché la contestazione degli addebiti sarebbe intervenuta oltre il termine di trenta giorni dalla segnalazione dell’illecito; 2) violazione dell’art. 10, commi 1 e 2, lett. c), d.lgs. n. 449/1992, perché il rapporto disciplinare era stato redatto da un addetto all’Ufficio di Segreteria su disposizione del Comandante del Reparto e perché il ricorrente era stato informato del rapporto in presenza degli addetti al centralino; 3) violazione dell’ordine di servizio del 18 ottobre 2024, che prevedeva il preavviso delle visite di controllo nei confronti del personale assente per infermità. La vicenda riguardava l’assenza del dipendente, in malattia fino al 6 dicembre 2024, alla visita presso l’Ufficio Sanitario prevista per il 7 dicembre, nonché la successiva contestazione disciplinare e l’irrogazione della censura.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto applicabile al personale della Polizia Penitenziaria il regime disciplinare speciale previsto dagli artt. 10-17 d.lgs. n. 449/1992, in quanto dipendente pubblico in regime di diritto pubblico. Ha rilevato che l’informativa al Provveditore non è soggetta a uno specifico termine e che il termine di dieci giorni per la contestazione previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 449/1992 non è perentorio. In ogni caso, il termine di trenta giorni dell’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 decorre dalla piena conoscenza dei fatti da parte del soggetto competente all’istruttoria, che nella specie era avvenuta il 4 febbraio 2025, sicché la contestazione del 10 febbraio 2025 era tempestiva. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto legittimo che il rapporto disciplinare fosse redatto da un superiore anche su richiesta del Comandante del Reparto, poiché l’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 449/1992 attribuisce a ogni superiore la competenza a rilevare le infrazioni. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 10, comma 2, lett. c), perché l’addetto aveva utilizzato il centralino per effettuare la telefonata, ma non aveva informato il dipendente della contestazione alla presenza degli addetti al centralino. Quanto al terzo motivo, il TAR ha ritenuto che l’obbligo di presentarsi alla visita sanitaria fosse automaticamente posticipato al primo giorno successivo alla cessazione dell’assenza per malattia, ossia al 7 dicembre 2024. L’obbligo risultava inoltre confermato dal foglio di servizio, che il personale era tenuto a consultare. La sanzione della censura è stata quindi ritenuta legittima. Le spese sono state compensate per eccezionali motivi.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti
Il personale della Polizia Penitenziaria, in regime di diritto pubblico, resta assoggettato al proprio speciale ordinamento disciplinare.
artt. 10-17 d.lgs. n. 449/1992
Disciplinano il procedimento disciplinare applicabile al personale della Polizia Penitenziaria.
art. 15 d.lgs. n. 449/1992
Regola l’istruttoria per le sanzioni più gravi della censura; il termine di dieci giorni per la contestazione degli addebiti è stato ritenuto non perentorio, mentre è perentorio il termine per la conclusione dell’inchiesta disciplinare.
art. 10, comma 1, d.lgs. n. 449/1992
ogni superiore è competente a rilevare le infrazioni
Il rapporto disciplinare può essere redatto da qualsiasi superiore, anche su richiesta del Comandante del Reparto.
art. 10, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 449/1992
il superiore deve astenersi, di massima, dal richiamarlo in presenza di altre persone, tranne che le circostanze non impongono l’immediata repressione
La garanzia riguarda il richiamo effettuato alla presenza di altre persone; non è violata quando il centralino è utilizzato soltanto come mezzo per contattare il dipendente, senza che la contestazione sia formulata davanti agli addetti.
art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
non oltre 30 giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione
Il termine per la contestazione decorre dalla piena conoscenza dei fatti da parte del soggetto competente all’istruttoria; nella specie tale conoscenza è stata individuata nella ricezione dell’intero carteggio.
art. 55-bis, comma 9-ter, d.lgs. n. 165/2001
La natura perentoria del termine non comporta tardività quando il termine decorre dalla successiva piena conoscenza dei fatti da parte dell’organo competente.
art. 30, comma 4, d.P.R. n. 82/1999
Il personale della Polizia Penitenziaria deve prendere visione del foglio di servizio; nella fattispecie il foglio confermava l’obbligo di permanere a disposizione dell’Ufficio Sanitario.
art. 2, lett. b), d.lgs. n. 449/1992
Prevede la sanzione della censura per negligenza in servizio, applicata nel caso concreto.
Massime di principio
- Per il personale della Polizia Penitenziaria, in regime di diritto pubblico, il procedimento disciplinare è regolato dall’ordinamento speciale di cui agli artt. 10-17 d.lgs. n. 449/1992, in deroga alla disciplina generale del pubblico impiego privatizzato, salva l’applicazione delle norme generali compatibili.
- Nel procedimento disciplinare disciplinato dal d.lgs. n. 449/1992, il termine per la contestazione degli addebiti previsto per l’avvio dell’inchiesta non è perentorio, mentre è perentorio il termine previsto per la conclusione dell’inchiesta disciplinare.
- Il termine per la contestazione disciplinare decorre dalla piena conoscenza dei fatti da parte del soggetto competente all’istruttoria, individuabile nella ricezione dell’intero carteggio necessario alla valutazione dell’addebito, e non necessariamente dalla prima segnalazione interna dell’episodio.
- Ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 449/1992, il rapporto disciplinare può essere redatto da qualsiasi superiore competente a rilevare l’infrazione, anche quando agisca su richiesta del Comandante del Reparto.
- Il divieto di richiamare il dipendente in presenza di altre persone è violato soltanto quando il richiamo o la contestazione siano effettivamente effettuati davanti a terzi; non basta che il contatto telefonico sia mediato dal centralino o avvenga utilizzando strumenti gestiti da altri addetti.
- Quando il dipendente della Polizia Penitenziaria è assente per malattia fino a una determinata data e deve essere sottoposto a visita sanitaria, l’obbligo di presentarsi è posticipato al primo giorno successivo alla cessazione dell’assenza; la conoscibilità dell’obbligo può risultare dal foglio di servizio, che il personale è tenuto a consultare.
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