Sentenza n. 483/2026 - L'aquila, Sezione 1
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione civica formatosi, ai sensi degli artt. 2, comma 2, 19, comma 6-ter, L. n. 241/1990, in data 01.01.2026, rispetto all'istanza data 01.12.2025 e trasmessa dal ricorrente il 02.12.2025, acquisita al protocollo n. 22466/2025 del 02.12.2025, per l'esercizio dei poteri esercizio dei poteri di verifica e repressione e l'annullamento in autotutela ex art. 19, L. n. 241/1990, della P.A.S. prot. n. S.U.A.P. 0022306 del 10.03.2025 (pratica n. 02185720675-21022025-1528) avente ad oggetto la realizzazione e l'esercizio di impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 900kW e opere di connessione nel Comune di Campli (TE) in Via Della Fornace, nei terreni distinti catastalmente al foglio 50 mappali 342 - 350 - 340 - 363; e quindi, condanna dell'Amministrazione resistente, previa nomina, se del caso, di un Commissario ad acta, a provvedere sull'istanza del ricorrente mediante l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari al fine di darvi corretto ed integrale adempimento; nonché, previa conversione del rito se necessaria, annullamento e/o dichiarazione d'inefficacia della P.A.S. prot. n. S.U.A.P. 0022306 del 10.03.2025 (pratica n. 02185720675-21022025-1528) presentata dalla società controinteressata, e di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso, collegato e consequenziale, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull'istanza di esercizio dei poteri di verifica, repressione e autotutela nei confronti di una PAS per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra da 900 kW, nonché la stessa PAS
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto cumulativamente un'azione avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a., lamentando l'inerzia del Comune sull'istanza del 1° dicembre 2025 volta a ottenere l'esercizio dei poteri di verifica e repressione e l'annullamento in autotutela della PAS relativa a un impianto fotovoltaico. Ha inoltre chiesto, previa conversione del rito ove necessario, l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia della PAS e degli atti connessi. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza complessiva delle domande. Nelle more della camera di consiglio il Comune, previa comunicazione di preavviso di rigetto, ha adottato un provvedimento espresso di rigetto dell'istanza di autotutela.
La decisione
Il TAR ha deciso soltanto la domanda avverso il silenzio. Ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il provvedimento espresso sopravvenuto ha rimosso il silenzio denunciato, pur non essendo satisfattivo dell'interesse sostanziale del ricorrente. La domanda impugnatoria contro la PAS non è stata esaminata nel merito: trattandosi di domanda da trattare con rito ordinario, il Collegio ha disposto la conversione dal rito camerale al rito ordinario e ha fissato l'udienza pubblica per l'11 dicembre 2026. Le spese della fase sono state compensate tra le parti in ragione della perdurante controversia sulla questione di merito.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.
art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990
È richiamato quale fondamento dei poteri di verifica e repressione dell'amministrazione rispetto alla PAS e dell'istanza di autotutela proposta dal privato.
art. 117 c.p.a.
Fondamento dell'azione avverso il silenzio; la sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso determina il venir meno del silenzio e la cessazione della materia del contendere su tale domanda.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso sull'istanza dell'interessato rimuove il silenzio impugnato e determina la cessazione della materia del contendere sull'azione avverso il silenzio, anche quando il provvedimento sopravvenuto non soddisfa l'interesse sostanziale del ricorrente.
- Quando il ricorso cumula un'azione avverso il silenzio e una domanda impugnatoria relativa a un distinto provvedimento amministrativo, la definizione della domanda sul silenzio non impedisce la prosecuzione della domanda impugnatoria, che deve essere trattata secondo il rito ad essa applicabile.
- L'adozione di un provvedimento espresso nelle more del giudizio sul silenzio non comporta, di per sé, la soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente né determina l'improcedibilità della domanda di annullamento del provvedimento sopravvenuto o di altro atto già impugnato.
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