Sentenza n. 14/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’accertamento e la declaratoria di nullità ed in ogni caso per l’annullamento, previa tutela cautelare, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 3145/2024 del 17 dicembre 2024, notificata in data 18 dicembre 2024, avente ad oggetto: “Integrazione impegno di spesa per adeguamenti tariffari 2021, 2022 e 2023, ai sensi delle D.G.R. Puglia n. 1085 del 30.06.2021 e D.G.R. n. 1490 del 28.10.2022, in favore delle strutture che gestiscono n. 7 Comunità Riabilitative Residenziali Assistenziali Psichiatriche, n. 2 Comunità Alloggio e di n. 7 Centri Diurni del DSM”, nella parte in cui, con specifico riferimento Comunità Alloggio di Taranto afferente al Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Taranto (Lotto 8; CIG: 7613511408), quantifica, in applicazione della DGR 1085/2021, l’integrazione della retta giornaliera delle C.R.A.P. in € 9,71 per il periodo intercorrente dal 01 gennaio 2022 sino al 30 settembre 2022 nonché nella parte in cui, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, quantifica, in applicazione della DGR 1490/2022 l’integrazione della retta giornaliera delle C.R.A.P., in € 32,06, dal 01 ottobre 2022 al 31 dicembre 2024 nonché nella parte, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, in cui delibera “di prendere atto che le nuove tariffe da fatturare da parte degli Enti Gestori, per ogni giorno di presenza dell’utenza a far data dalle competenze del mese di Dicembre 2024, saranno” quelle indicate nella tabella ivi riportata, nonché nella parte in cui delibera di “registrare per l’anno 2021 la somma complessiva di €. 483.301,97 (omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2022 la somma complessiva di €. 820.053,66 (omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2023 la somma complessiva di €. 1.860.344,92 (omissis); per l’anno 2024 la somma complessiva di €. 1.904.252,28” e, comunque, in ogni sua parte contraria alle ragioni della ricorrente; - della nota Prot. n. 0028136 dell’A.S.L. di Taranto – Dipartimento di Salute Mentale -, del 06 febbraio 2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Deliberazione del Direttore Generale n. 3145 del 17/12/2024 – provvedimenti consequenziali”; - della tabella allegata alla cennata nota Prot. n. 0028136 dell’A.S.L. di Taranto – Dipartimento di Salute Mentale del 06 febbraio 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché, ove necessario, per la disapplicazione - del Capitolato Speciale d’appalto, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 2, qualora inteso nel senso che le modalità (rectius, le decurtazioni) di determinazione dell’originario importo dell’appalto possano trovare applicazione, al fine di definire le integrazioni delle rette giornaliere nonché le nuove tariffe da applicare, anche alle intervenute tariffe regionali di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 1085/2021 e 1490/2022; - del contratto di Repertorio n. 1281 del 24 giugno 2021, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 3 co. 2, nella parte in cui dispone che: “in ogni caso, anche dove intervengano modificazioni autoritative delle tariffe proposte in sede di gara, migliorative per l’appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere ogni azione e/o ad apporre eccezioni atte a modificare, sospendere, risolvere il rapporto contrattuale in essere”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti in data 15 ottobre 2025: per l’accertamento e la declaratoria di nullità ed in ogni caso per l’annullamento - della Deliberazione del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 1251/2025 del 05.08.2025, notificata in data 07.08.2025, avente ad oggetto: “Deliberazione DG n. 433/2021 e Deliberazione DG n. 3145/2024 – Integrazione registrazione di spesa anno 2025”, nella parte in cui, con specifico riferimento alla Comunità Alloggio di Taranto afferente al Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Taranto (Lotto 8; CIG: 7613511408), delibera di registrare “per l’anno 2025, l’ulteriore somma complessiva di €. 1.904.252,28 (iva inclusa) sul conto 70611100045 – Bilancio 2025” e, comunque, in ogni sua parte contraria alle ragioni della ricorrente; nonché, ove necessario e per quanto di interesse - della nota Prot. n. 0173531 del 07.08.2025 dell’ASL TA – Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Notifica DCSS 1251 del 05.08.2025”; - della nota Prot. n. 0173533 del 07.08.2025 dell’ASL TA – Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Adeguamenti tariffari – richiesta estremi delle fatture di riferimento”; - della nota Prot. n. 0038905 del 19.02.2025; nonché, ove necessario, per la disapplicazione, anche con il presente ricorso per motivi aggiunti - del Capitolato Speciale d’appalto, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 2, qualora inteso nel senso che le modalità (rectius, le decurtazioni) di determinazione dell’originario importo dell’appalto possano trovare applicazione, al fine di definire le integrazioni delle rette giornaliere nonché le nuove tariffe da applicare, anche alle intervenute tariffe regionali di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 1085/2021 e 1490/2022; - del contratto di Repertorio n. 1281 del 24/06/2021, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 3 co. 2, nella parte in cui dispone che: “in ogni caso, anche dove intervengano modificazioni autoritative delle tariffe proposte in sede di gara, migliorative per l’appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere ogni azione e/o ad apporre eccezioni atte a modificare, sospendere, risolvere il rapporto contrattuale in essere”; nonché, si insiste per l’accertamento e la declaratoria di nullità ed, in ogni caso, per l’annullamento - della Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 3145/2024 del 17.12.2024, notificata in data 18.12.2024, avente ad oggetto: “Integrazione impegno di spesa per adeguamenti tariffari 2021, 2022 e 2023, ai sensi delle D.G.R. Puglia n. 1085 del 30.06.2021 e D.G.R. n. 1490 del 28.10.2022, in favore delle strutture che gestiscono n. 7 Comunità Riabilitative Residenziali Assistenziali Psichiatriche, n. 2 Comunità Alloggio e di n. 7 Centri Diurni del DSM”, nella parte in cui, con specifico riferimento alla Comunità Alloggio di Taranto afferente al Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Taranto (Lotto 8; CIG: 7613511408), quantifica, in applicazione della DGR 1085/2021, l’integrazione della retta giornaliera della Comunità Alloggio in € 6,74 per il periodo intercorrente dal 01.01.2022 sino al 30.09.2022 nonché nella parte in cui, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, quantifica, in applicazione della DGR 1490/2022 l’integrazione della retta giornaliera della Comunità Alloggio, in € 28,26, dal 01.10.2022 al 31.12.2024 nonché nella parte, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, in cui delibera “di prendere atto che le nuove tariffe da fatturare da parte degli Enti Gestori, per ogni giorno di presenza dell’utenza a far data dalle competenze del mese di Dicembre 2024, saranno” quelle indicate nella tabella ivi riportata, nonché nella parte in cui delibera di “registrare per l’anno 2021 la somma complessiva di €. 483.301,97 (omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2022 la somma complessiva di €. 820.053,66 (omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2023 la somma complessiva di €. 1.860.344,92 (omissis); per l’anno 2024 la somma complessiva di €. 1.904.252,28” e, comunque, in ogni sua parte contraria alle ragioni della ricorrente; - della nota Prot. n. 0028136 dell’ASL TA – Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Deliberazione del Direttore Generale n. 3145 del 17/12/2024 – provvedimenti consequenziali”; - della tabella allegata alla cennata nota Prot. n. 0028136 dell’ASL TA – Dipartimento di Salute Mentale del 06.02.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione ASL Taranto n. 3145/2024, nota applicativa e tabella di fatturazione relativi alla quantificazione degli adeguamenti tariffari per il periodo 2021-2024, nonché deliberazione commissariale n. 1251/2025 relativa alla registrazione della spesa per il 2025
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con domanda di nullità e in subordine di annullamento, la deliberazione con cui l’ASL aveva quantificato gli adeguamenti delle rette per la gestione della Comunità Alloggio, applicando alle tariffe regionali sopravvenute le decurtazioni previste dal capitolato, consistenti nella quota di locazione dell’immobile maggiorata dell’8% per spese di organizzazione e amministrazione. Ha dedotto: difetto assoluto di attribuzione e conseguente nullità, sostenendo che l’ASL si sarebbe sostituita alla Regione nella determinazione delle tariffe; violazione del Regolamento regionale n. 11/2008, delle D.G.R. Puglia n. 1085/2021 e n. 1490/2022 e dell’art. 6 del contratto, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e motivazione assente o apparente; violazione dell’art. 3 d.lgs. 231/2002 per il mancato riconoscimento degli interessi moratori; illegittimità derivata dell’impegno di spesa, delle note applicative e della tabella. Con i motivi aggiunti ha impugnato anche la deliberazione commissariale n. 1251/2025, riproponendo le medesime censure e chiedendo la corretta revisione dei corrispettivi, la quantificazione delle nuove tariffe per il 2025, il pagamento delle differenze e degli interessi moratori, nonché una CTU contabile. L’ASL ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., ritenendo che essa comprenda sia l’an sia il quantum delle controversie sulla revisione dei prezzi, anche quando la pretesa revisionale derivi da clausole contrattuali. Nel merito ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha escluso la nullità per difetto assoluto di attribuzione, poiché l’ASL non aveva autonomamente fissato nuove tariffe regionali, ma aveva applicato gli adeguamenti deliberati dalla Regione secondo le modalità economiche previste dal capitolato e dal contratto. In particolare, il capitolato stabiliva che il corrispettivo fosse determinato applicando la retta regionale, decurtata della quota di locazione maggiorata dell’8% per spese di organizzazione e amministrazione; il contratto prevedeva inoltre l’invariabilità del corrispettivo, salvi i provvedimenti regolamentari regionali. Tali clausole consentivano di applicare il medesimo criterio anche alle tariffe sopravvenute di cui alle D.G.R. n. 1085/2021 e n. 1490/2022. La deliberazione ASL è stata ritenuta adeguatamente motivata e conforme al quadro regolamentare e contrattuale, quanto alla quantificazione degli incrementi, pari per la Comunità Alloggio a euro 6,74 per il periodo 1 gennaio-30 settembre 2022 e a euro 28,26 per il periodo 1 ottobre 2022-31 dicembre 2024. È stato respinto anche il motivo sugli interessi moratori, poiché l’ASL aveva rappresentato che la liquidazione era stata ostacolata dall’emissione di fatture generiche, non riferibili con certezza ai periodi e alle fatture originarie, e dalla mancata collaborazione della ricorrente nel fornire gli estremi necessari a evitare duplicazioni di pagamento. Sono stati quindi respinti, in via consequenziale, i motivi relativi all’impegno di spesa, alle note applicative, alla revisione dei prezzi, alle nuove tariffe per il 2025 e alla richiesta di CTU contabile. La deliberazione commissariale n. 1251/2025 è stata ritenuta legittima sia perché meramente consequenziale rispetto all’atto principale, sia perché le censure autonome riproducevano motivi già infondatamente respinti. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla revisione dei prezzi, comprendendo sia l’an sia il quantum della pretesa, anche quando la revisione derivi da previsioni contrattuali.
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità per difetto assoluto di attribuzione non ricorre quando l’amministrazione applica, nell’ambito del rapporto contrattuale, criteri di adeguamento tariffario previsti dal capitolato e dal contratto, senza sostituirsi all’autorità competente alla fissazione delle tariffe regionali.
art. 3 d.lgs. 231/2002
La pretesa agli interessi moratori non può essere utilmente fatta valere quando la liquidazione delle somme è resa impossibile o incerta dalla mancata emissione di fatture correttamente riferibili ai periodi e alle prestazioni e dall’omessa collaborazione del creditore.
art. 6 del contratto di repertorio n. 1281/2021
Il corrispettivo determinato ai sensi del precedente articolo è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, fatti salvi i provvedimenti regolamentari in materia adottati dalla Regione Puglia.
La clausola consente l’adeguamento del corrispettivo in presenza di sopravvenuti provvedimenti regionali, mantenendo però applicabili le modalità di determinazione economica previste dal capitolato.
art. 2 del Capitolato d’oneri
Tali importi sono determinati applicando la retta giornaliera massima prevista dal D.G.R. Puglia n.1144/2018 decurtata della quota relativa alla locazione dell’immobile (maggiorata della percentuale della retta, pari all’8%, relativa alle spese di organizzazione ed amministrazione).
Il criterio di decurtazione della quota di locazione e dell’8% per organizzazione e amministrazione si applica anche alle tariffe regionali sopravvenute, se il contratto e il capitolato non prevedono un diverso criterio.
art. 29 del Capitolato speciale d’appalto
eventuali adeguamenti relativi alla retta giornaliera, determinati dalla Regione Puglia, saranno prontamente applicati con la stessa decorrenza e mobilità indicate dall’organo regionale
Impone all’ASL di applicare gli adeguamenti tariffari regionali, secondo la decorrenza stabilita dalla Regione, nell’ambito dei criteri economici fissati dalla disciplina di gara e dal contratto.
D.G.R. Puglia n. 1085/2021
Ha previsto adeguamenti delle tariffe massime giornaliere delle strutture riabilitative psichiatriche, applicati dall’ASL secondo il meccanismo contrattuale di calcolo e decurtazione.
D.G.R. Puglia n. 1490/2022
Ha previsto ulteriori incrementi tariffari con decorrenza 1 ottobre 2022, anch’essi applicabili secondo le modalità di quantificazione stabilite dal capitolato e dal contratto.
Regolamento regionale Puglia n. 11/2008
La sua violazione è stata esclusa, poiché la quantificazione ASL è stata ritenuta coerente con le tariffe regionali e con le clausole contrattuali applicabili.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla revisione dei prezzi di un contratto pubblico rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia le questioni sull’esistenza del diritto alla revisione sia quelle concernenti la sua quantificazione, anche quando la pretesa trovi fondamento in una clausola contrattuale anziché direttamente in una norma.
- L’amministrazione aggiudicatrice non esercita un potere di fissazione autonoma delle tariffe regionali quando applica gli adeguamenti stabiliti dall’autorità regionale secondo i criteri di calcolo già previsti dal capitolato e dal contratto; in tal caso non ricorre il difetto assoluto di attribuzione.
- Quando il contratto prevede l’invariabilità del corrispettivo salvo sopravvenuti provvedimenti regolamentari e il capitolato stabilisce un criterio di decurtazione della tariffa regionale, tale criterio può essere applicato anche alle tariffe successivamente determinate dall’autorità regionale, salvo una diversa previsione espressa.
- La mancata indicazione degli interessi moratori in un provvedimento di adeguamento tariffario non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto, quando la liquidazione delle somme sia stata impedita dall’emissione di fatture generiche o dall’omessa collaborazione del creditore necessaria per verificare i periodi di riferimento ed evitare duplicazioni di pagamento.
- L’illegittimità derivata di un atto consequenziale viene meno quando l’atto presupposto è ritenuto legittimo; la riproposizione, contro l’atto consequenziale, delle medesime censure già respinte contro l’atto presupposto non conduce all’annullamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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