Sentenza del 15/09/2017 n. 21410 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, per il periodo d'imposta 2003, il reddito ai fini IRES e IRAP e contestato l'infedele fatturazione ai fini IVA, ritenendo che le vendite delle bevande alle società consociate estere fossero avvenute a un prezzo inferiore al valore normale. La contribuente ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale deducendo, tra l'altro, l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia, l'assenza di intento elusivo, l'errata individuazione del mercato e dei comparabili, nonché l'inadeguatezza del confronto tra vendite a dettaglianti e vendite a distributori all'ingrosso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi relativi alla debenza delle maggiori imposte. Ha confermato che la disciplina del transfer pricing non richiede la prova di un intento elusivo né di un concreto vantaggio fiscale: l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di transazioni infragruppo a un prezzo apparentemente inferiore al valore normale, mentre spetta al contribuente dimostrare la conformità dei prezzi al mercato. È stato ritenuto adeguato il metodo comparativo adottato dal Fisco, anche perché i prezzi erano stati rettificati considerando pubblicità, promozioni, sconti, quantità e termini di pagamento. Tuttavia, la Corte ha accolto la richiesta subordinata relativa allo ius superveniens in materia sanzionatoria: la sentenza è stata cassata limitatamente alla rideterminazione delle sanzioni e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 7, già art. 76, comma 5
La normativa non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma è finalizzata alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing.
Per applicare il transfer pricing non occorre provare l'intento elusivo o il vantaggio fiscale concreto; è sufficiente dimostrare che imprese collegate abbiano effettuato operazioni a un prezzo apparentemente inferiore al valore normale.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 3
Sono da intendersi normali i prezzi di beni e servizi praticati in condizioni di libera concorrenza.
Il valore normale deve essere determinato mediante dati di mercato e operazioni comparabili, tenendo conto, quando possibile, di listini, tariffe e di ogni altro mezzo di prova idoneo.
Art. 2697 c.c.
L'Amministrazione deve provare l'esistenza delle operazioni infragruppo e la loro apparente anormalità; il contribuente, secondo il principio di vicinanza della prova, deve dimostrare che i prezzi praticati erano comunque conformi al valore normale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
L'appello tributario è ammissibile quando, dal complesso dell'atto, risultano critiche riconoscibili e concretamente contrapposte alle ragioni della sentenza impugnata, anche senza una formulazione particolarmente analitica.
D.Lgs. n. 158 del 2015
Le modifiche più favorevoli in materia di sanzioni devono essere valutate anche nei giudizi pendenti, con rinvio al giudice di merito per verificare il trattamento sanzionatorio concretamente applicabile.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di transfer pricing, il Fisco non deve dimostrare che l'operazione sia stata compiuta con finalità elusiva o che abbia prodotto un effettivo risparmio d'imposta: deve provare l'esistenza di rapporti infragruppo e la vendita a un prezzo apparentemente inferiore al valore normale.
- Una volta fornita tale prova iniziale, spetta normalmente al contribuente documentare la correttezza del prezzo mediante analisi comparabili, contratti, listini, condizioni commerciali, differenze di mercato e adeguati aggiustamenti.
- Il confronto tra prezzi è valido solo se tiene conto delle differenze sostanziali tra le operazioni, come mercato geografico, canale distributivo, quantità, marchio, promozioni, termini di pagamento e funzioni svolte dalle parti.
- La semplice contestazione astratta del metodo utilizzato dall'Amministrazione non è sufficiente: il contribuente deve indicare concretamente quali comparabili sarebbero stati disponibili e perché il metodo adottato conduca a un valore normale errato.
- Le operazioni con soggetti indipendenti possono costituire prova del valore normale solo se sono realmente comparabili; differenze significative nella licenza del marchio, nelle funzioni svolte o nelle condizioni contrattuali possono renderle inutilizzabili.
- Le modifiche normative sopravvenute più favorevoli in materia sanzionatoria possono essere fatte valere anche in Cassazione, ma la concreta rideterminazione della sanzione spetta al giudice di merito.
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