Sentenza del 19/10/2017 n. 2250 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Determinazione dell'imposta - Interessi su una notula professionale corrisposti dopo l'approvazione del piano di riparto di un fallimento - Natura degli interessi - Moratori - Costituiscono redditi della stessa categoria da cui provengono i crediti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeGli interessi sono stati considerati di natura moratoria. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUIR, gli interessi moratori seguono la stessa categoria reddituale del credito cui si riferiscono. Poiché il credito originario derivava dall'attività professionale, anche gli interessi costituiscono redditi della medesima categoria e devono essere assoggettati a IRPEF. La pretesa impositiva dell'Amministrazione finanziaria è quindi risultata fondata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la natura fiscale degli interessi pagati su una notula professionale ammessa allo stato passivo di un fallimento e liquidata solo dopo l'approvazione del piano di riparto. Il contribuente contestava l'imposizione IRPEF, mentre l'Amministrazione riteneva che gli interessi fossero redditi imponibili. La sentenza ha qualificato tali somme come interessi moratori, maturati per il ritardo nel pagamento del credito professionale dal momento dell'ammissione al passivo fino all'approvazione del piano di riparto.
Norme richiamate
Art. 6, comma 2, del TUIR
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi (...) e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
La norma è stata interpretata nel senso che gli interessi moratori seguono la qualificazione reddituale del credito principale cui accedono. Pertanto, gli interessi maturati su un compenso professionale costituiscono redditi professionali e sono imponibili ai fini IRPEF.
Massime di principio
- Gli interessi corrisposti per il ritardato pagamento di un credito conservano, ai fini fiscali, la natura reddituale del credito principale cui si riferiscono.
- Quando una parcella professionale viene pagata tardivamente a seguito di una procedura concorsuale, gli interessi maturati tra l'ammissione al passivo e il pagamento possono essere qualificati come interessi moratori.
- Gli interessi moratori su compensi professionali sono normalmente attratti nella categoria del reddito professionale e concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF.
- La qualificazione fiscale degli interessi dipende dal loro collegamento funzionale con il credito principale, non soltanto dalla loro denominazione o dalla modalità con cui vengono liquidati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 ott 2017Sentenza del 19/10/2017 n. 101 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 19 ott 2017Sentenza del 19/10/2017 n. 192 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 19 ott 2017Sentenza del 19/10/2017 n. 193 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 19 ott 2017Sentenza del 19/10/2017 n. 263 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 19 ott 2017Sentenza del 19/10/2017 n. 375 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 19 ott 2017Sentenza del 19/10/2017 n. 377 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →