Cassazione Penale, Sentenza n. 33544/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione di riconoscimento, ai fini dell'esecuzione, della sentenza penale straniera (Corte d'appello di Anversa) per violazione di legge con riferimento all'art. 12 del d.lgs. n.161/2010 e agli artt. 730, 731, 734, 735 c.p.p. La difesa lamentava: 1) mancata e imprecisa indicazione degli effetti conseguenti al riconoscimento; 2) assenza della traduzione integrale della sentenza straniera, che avrebbe reso soltanto apparente la verifica dei presupposti del riconoscimento e non avrebbe permesso di individuare compiutamente le fattispecie di reato oggetto della condanna.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure perché il riconoscimento è stato effettuato ai sensi del d.lgs. n.161/2010 (attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI) e la sentenza impugnata ha espressamente richiamato l'art. 10 del d.lgs. Per quanto riguarda gli effetti del riconoscimento, la Corte ha ritenuto chiaro l'orientamento volto a consentire l'esecuzione della sentenza belga. Quanto alla traduzione, la Corte ha osservato che la normativa speciale (decisione quadro e d.lgs. 161/2010) prevede la traduzione del solo certificato (art. 23 decisione quadro; art. 12 d.lgs. 161/2010), riservando la traduzione integrale della sentenza solo nei casi di incompletezza o manifesta difformità del certificato o su richiesta specifica quando il certificato sia insufficiente per decidere sull'esecuzione. Non è stata dimostrata un'omissione rilevante di traduzione né sono emersi profili tali da rendere insufficiente il certificato. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 12 (commi 1 e 3), art. 24 comma 2
Disciplina speciale di esecuzione delle decisioni penali in ambito europeo: prevede la traduzione del solo certificato di condanna; se il certificato è incompleto, difforme o insufficiente la Corte di appello può richiedere un nuovo certificato o la traduzione della sentenza o di sue parti. La norma prevale, in via speciale, sulle disposizioni ordinarie del codice di procedura penale.
Decisione quadro 2008/909/GAI
Stabilisce a livello europeo che per l'esecuzione la traduzione richiesta è quella del certificato di condanna; la sentenza va tradotta solo se il certificato risulta insufficiente o su specifica richiesta dello Stato di esecuzione.
Codice di procedura penale (Italia)
artt. 730, 731, 734, 735 c.p.p.
Norme processuali ordinarie richiamate dalla difesa in materia di documenti e traduzioni; la Corte ha ritenuto queste norme applicabili solo in via residuale rispetto alla disciplina speciale dettata dal d.lgs. n.161/2010.
Direttiva 2010/64/UE
Direttiva relativa al diritto alla traduzione e all'assistenza linguistica per gli imputati nel processo penale; applica garanzie soprattutto nello Stato della condanna (Stato che ha pronunciato la sentenza).
Codice di procedura penale belga
Prevede l'obbligo di traduzione a vantaggio dell'imputato alloglotta nel procedimento belga; la Corte ha osservato che non è stata allegata l'omissione di tale obbligo nel procedimento originario.
Legge n. 257 del 1989
Norma in materia di trasferimento delle persone condannate e traduzione delle sentenze, richiamata dalla Corte come esempio di disciplina speciale per rapporti con Stati del Consiglio d'Europa; la Corte sottolinea che disposizioni speciali possono prevalere sul codice di procedura penale ordinario.
Massime di principio
- Quando il riconoscimento di una sentenza penale straniera è basato sul d.lgs. n.161/2010 (attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI), la regola generale è che occorre la traduzione del certificato di condanna e non necessariamente della sentenza integrale.
- La traduzione integrale della sentenza diventa necessaria solo se il certificato è incompleto, manifestamente difforme o insufficiente per decidere sull'esecuzione; in tali casi la corte può richiedere la traduzione di parti della sentenza o un nuovo certificato.
- Le norme speciali europee e il d.lgs. n.161/2010 prevalgono sulle norme ordinarie del codice di procedura penale in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze penali straniere.
- Se la difesa lamenta la mancanza della traduzione integrale, è necessario dimostrare concretamente che il certificato è insufficiente o che vi sono elementi decisivi nella sentenza non desumibili dal certificato; affermazioni generiche non sono sufficienti a porre in crisi il riconoscimento.
- Occorre verificare separatamente eventuali obblighi di traduzione imposti dallo Stato di condanna (es. per garantire i diritti dell'imputato nello Stato che ha giudicato), ma tale obbligo non incide automaticamente sui requisiti formali richiesti dallo Stato di esecuzione ai sensi della disciplina speciale.
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