Cassazione Penale, Ordinanza n. 33013/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto istanza di ammissione all’esecuzione presso il domicilio, ai sensi della legge n. 199 del 2010, della pena detentiva irrogata per violazioni della legislazione sugli stupefacenti commesse negli anni 2015 e 2016 e per i delitti di cui agli artt. 648 e 617-quinquies c.p., commessi nel 2018. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza e il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo. Con due motivi di ricorso, il condannato ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse desunto il pericolo di commissione di nuovi delitti da dati eterogenei senza spiegare la loro traduzione in un rischio attuale e specifico di reiterazione criminosa. Il ricorrente ha inoltre lamentato la mancata adeguata considerazione della richiesta di applicazione del braccialetto elettronico, degli elementi positivi emergenti dalle relazioni penitenziarie sul percorso trattamentale intramurario e l’apparenza della motivazione sull’inidoneità del domicilio proposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto logica, congrua e immune da censure la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva fondato la prognosi negativa sulla condanna in primo grado a dieci anni di reclusione per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p., sulla pendenza di un procedimento per il delitto di cui all’art. 391-ter c.p., su informazioni di polizia indicative di un ruolo operativo e di ausilio a un sodalizio camorristico e su gravi condotte tenute in carcere, tra cui una spedizione punitiva ai danni di altri detenuti, preceduta dalla sottrazione con la forza delle chiavi delle camere detentive a un agente. La Corte ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata l’inidoneità del domicilio, collocato in uno stabile prefabbricato sito in un parcheggio per camion, caratterizzato da continuo transito di persone e già interessato da numerosi incontri tra il condannato e soggetti pregiudicati. Il ricorrente non si era confrontato specificamente con tali argomentazioni. Ne sono conseguite la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 26 novembre 2010, n. 199
La disposizione contempla, tra le cause ostative all’esecuzione presso il domicilio della pena detentiva breve, la concreta possibilità, risultante da specifiche e motivate ragioni, che il condannato commetta altri delitti.
art. 416-bis c.p.
Richiamato quale delitto per il quale il ricorrente aveva riportato una condanna in primo grado a dieci anni di reclusione, elemento valorizzato nella prognosi di recidivanza.
art. 391-ter c.p.
Richiamato quale delitto oggetto di ulteriore pendenza, commesso in ambito penitenziario.
art. 648 c.p.
Indicato tra i reati per i quali era stata irrogata la pena oggetto dell’istanza di esecuzione domiciliare.
art. 617-quinquies c.p.
Indicato tra i reati per i quali era stata irrogata la pena oggetto dell’istanza di esecuzione domiciliare.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell’esecuzione presso il domicilio della pena detentiva breve, la causa ostativa della concreta possibilità di commissione di altri delitti richiede specifiche e motivate ragioni, ma può essere desunta da una valutazione complessiva di precedenti condotte criminose, pendenze, informazioni di polizia e gravi comportamenti successivi ai fatti oggetto della condanna.
- La prognosi di recidivanza è adeguatamente motivata quando il giudice individua elementi concreti e attuali dai quali ricava un rischio di reiterazione criminosa riconducibile a manifestazioni di particolare gravità, senza necessità di esaminare favorevolmente gli elementi trattamentali quando essi non superano il quadro negativo complessivo.
- La valutazione dell’idoneità del domicilio proposto può fondarsi sulle caratteristiche obiettive del luogo, sul continuo transito di persone e sulla documentata frequentazione di soggetti pregiudicati, quando tali elementi rendano concreto il rischio di nuove condotte delittuose.
- È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso per cassazione che censuri genericamente la valutazione del giudice di sorveglianza senza confrontarsi specificamente con gli elementi fattuali posti a fondamento della prognosi negativa e dell’inidoneità del domicilio.
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