Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 616/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 00349/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro atti concernenti la gestione dello Stadio di Domiziano in Piazza Navona

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante ha impugnato, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. La controversia riguarda la gestione del sito archeologico dello Stadio di Domiziano, sito in Piazza Navona a Roma. In sede cautelare, la società ha dedotto un pregiudizio grave e irreparabile consistente nella mancanza di adeguate garanzie sull'accesso del pubblico al sito. Dal testo non risultano ulteriori motivi specifici di appello né sono indicati gli atti amministrativi di merito contestati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando quindi l'ordinanza del TAR Lazio. Il Collegio, con la valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che il pregiudizio grave e irreparabile invocato dalla società, relativo alle garanzie di accesso del pubblico al sito archeologico, non apparisse saldamente ricollegabile a una posizione di effettivo appannaggio della stessa appellante. È dunque mancato, allo stato degli atti e in questa fase, un presupposto sufficiente per accordare la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il pregiudizio grave e irreparabile deve essere riconducibile, con sufficiente consistenza, alla posizione giuridica concretamente vantata dall'appellante; in difetto di tale collegamento, la domanda cautelare può essere respinta.
  • La valutazione del periculum in mora nella fase cautelare è necessariamente sommaria e non richiede una definizione anticipata delle questioni di merito, ma impone comunque di verificare la riferibilità del danno allegato alla posizione dell'istante.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.