Ordinanza n. 616/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 00349/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro atti concernenti la gestione dello Stadio di Domiziano in Piazza Navona
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha impugnato, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. La controversia riguarda la gestione del sito archeologico dello Stadio di Domiziano, sito in Piazza Navona a Roma. In sede cautelare, la società ha dedotto un pregiudizio grave e irreparabile consistente nella mancanza di adeguate garanzie sull'accesso del pubblico al sito. Dal testo non risultano ulteriori motivi specifici di appello né sono indicati gli atti amministrativi di merito contestati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando quindi l'ordinanza del TAR Lazio. Il Collegio, con la valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che il pregiudizio grave e irreparabile invocato dalla società, relativo alle garanzie di accesso del pubblico al sito archeologico, non apparisse saldamente ricollegabile a una posizione di effettivo appannaggio della stessa appellante. È dunque mancato, allo stato degli atti e in questa fase, un presupposto sufficiente per accordare la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pregiudizio grave e irreparabile deve essere riconducibile, con sufficiente consistenza, alla posizione giuridica concretamente vantata dall'appellante; in difetto di tale collegamento, la domanda cautelare può essere respinta.
- La valutazione del periculum in mora nella fase cautelare è necessariamente sommaria e non richiede una definizione anticipata delle questioni di merito, ma impone comunque di verificare la riferibilità del danno allegato alla posizione dell'istante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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