Sentenza n. 1210/2026 - Catania, Sezione 3
per l'accertamento del diritto ad ottenere la rideterminazione/corresponsione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali nella relativa base di calcolo ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto fino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata rideterminazione e corresponsione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo della buonuscita da parte dell’INPS, mediante inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, oltre interessi e rivalutazione fino all’effettivo soddisfo. Nel corso del giudizio, l’INPS si è costituito e, in data 24 luglio 2025, ha provveduto alla liquidazione delle somme dovute. I ricorrenti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’INPS alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’INPS, nelle more del giudizio, ha liquidato le somme oggetto della domanda di ricalcolo del trattamento di fine servizio. Il Collegio ha accolto la richiesta di regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, ritenendo giustificata la condanna dell’INPS al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore dei ricorrenti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 6-bis, comma 2, d.l. 21 settembre 1987, n. 387
inclusione dei sei scatti stipendiali nella relativa base di calcolo
La disposizione è indicata quale fondamento del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla definizione del giudizio a seguito della sopravvenuta soddisfazione della pretesa dedotta.
Massime di principio
- La sopravvenuta liquidazione, da parte dell’amministrazione resistente, delle somme oggetto della domanda giudiziale determina la cessazione della materia del contendere quando comporta il soddisfacimento della pretesa azionata.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, le spese di giudizio possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla domanda originaria.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese processuali quando la sua condotta abbia reso necessario il ricorso.
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