Cassazione Penale, Sentenza n. 26226/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, lo aveva condannato per fatti qualificati come tentato furto aggravato (art. 56 e 624 cod.pen.) con l'aggravante della destrezza (art. 625, comma 1, n. 4 cod.pen.), nonché per minaccia con arma (art. 612, comma secondo) e violazioni connesse (art. 4 L. 110/75). I fatti ricostruiti indicavano un tentativo di sottrazione del portafoglio all'interno di un bar mediante gesto repentino, seguito dall'uscita e dal successivo ritorno con minaccia di coltello. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per presunto travisamento della prova testimoniale (la barista avrebbe solo visto le immagini e non il fatto diretto) e contestava la sussistenza e l'applicabilità dell'aggravante della destrezza, lamentando che tale aggravante non fosse stata contestata in origine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto irrilevanti le censure basate su travisamento della prova testimoniale perché la prova del tentativo di furto risultava dalle immagini del sistema di videosorveglianza visionate da polizia e dal Tribunale. Quanto all'aggravante della destrezza, la Corte ha ritenuto legittima la sua applicazione anche se non contestata nel capo di imputazione originario, atteso che la Corte territoriale ha derubricato il reato a uno meno grave (da tentata rapina impropria a tentato furto aggravato) e ciò non ha determinato violazione del divieto di "reformatio in peius" purché la pena inflitta non fosse superiore a quella di primo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Disciplina il tentativo; la condotta è stata valutata come tentativo di furto sulla base degli elementi probatori (video), giustificando l'applicazione dell'istituto del tentativo.
art. 624 cod. pen.
Norma che sanziona il furto: la fattispecie è stata ricondotta a tentato furto aggravato rispetto alla originaria imputazione di rapina impropria.
art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.
Aggravante della 'destrezza': la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante perché l'agente avrebbe posto in essere una condotta caratterizzata da abilità e astuzia idonea a eludere la sorveglianza del detentore della cosa.
art. 612, comma secondo cod. pen.
Riguarda la minaccia aggravata; la condotta di ritorno con coltello era valutata insieme agli altri fatti contestati.
art. 4 L. 110/1975
Norma richiamata per l'uso/possesso di arma; richiamata nella qualificazione dei reati connessi alla minaccia con coltello.
Principio giurisprudenziale sulla reformatio in peius
Sez. 4, n. 44949 del 30/09/2021 (Ibrahim)
È pacifico che il giudice d'appello, anche su impugnazione del solo imputato, può derubricare il fatto in reato meno grave e procedere a un nuovo bilanciamento delle circostanze, inclusa l'emersione di aggravanti, purché non venga inflitta pena superiore rispetto al primo grado.
Giurisprudenza su aggravante della destrezza
Sez. U, n. 34090 del 2017 (Quarticelli); Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018 (S.)
La destrezza sussiste quando vi è una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore; non è sufficiente il mero approfittare di uno stato di disattenzione non provocato.
Massime di principio
- La video‑sorveglianza, se visionata e ritenuta attendibile, può prevalere su censure sulla testimonianza e sorreggere la condanna per reato tentato anche se le testimonianze sono discordanti.
- L'aggravante della destrezza richiede comportamento dotato di abilità o astuzia specifica e non semplicemente l'approfittare di una disattenzione del detentore; la sua sussistenza è valutata sul concreto gesto e sulle immagini quando disponibili.
- Il giudice di appello può derubricare il reato in uno meno grave e procedere a una diversa valutazione delle circostanze anche introducendo aggravanti 'emerse' nel nuovo quadro giuridico, purché non aumenti la pena rispetto al primo grado (regole sulla reformatio in peius).
- Un ricorso per cassazione che contenga censure generiche o non affronti in modo specifico le risultanze probatorie (es. filmati visionati dal Tribunale) è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche significative: spese processuali e talvolta somme a carico del ricorrente (es. Cassa delle Ammende), proporzionate alla gravità della colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
- In presenza di filmati, è importante specificare nel ricorso motivi concreti e puntuali su perizia, manipolazione, incompletezza o insufficiente qualità delle immagini per impugnare efficacemente la valutazione di merito.
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