Cassazione Civile, Ordinanza n. 27611/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da una procedura concorsuale avviata su istanza di creditori nei confronti di una società che aveva depositato una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall. Il Tribunale inizialmente dichiarava il fallimento, ma la decisione veniva prima revocata in appello e poi cassata per incompetenza territoriale, con rinvio al Tribunale territorialmente competente. Riassunta la causa davanti al Tribunale di Tivoli, questo dichiarava nuovamente il fallimento della società. In appello la società fallita e la società estera socio unico sostenevano che, per effetto della traslatio iudicii e della salvezza degli atti compiuti, il Tribunale competente dovesse prima esaminare la domanda di concordato preventivo già pendente e concedere il termine per il deposito di proposta, piano e documentazione, non potendo pronunciare direttamente il fallimento. La società estera ricorrente deduceva anche la violazione dell'art. 162 l. fall., assumendo che il termine per il deposito della proposta concordataria fosse ancora pendente e quindi ostativo alla dichiarazione di fallimento.
La decisione
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso n. 29565/2022 e il sesto motivo del ricorso n. 29898/2022, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione. La Corte afferma che, nel giudizio riassunto davanti al giudice dichiarato competente, il tribunale avrebbe dovuto prendere le mosse dalla situazione processuale esistente, comprendendo la domanda di concordato preventivo non ancora esaminata, la quale impediva temporaneamente la declaratoria di fallimento sino agli esiti previsti dalla legge fallimentare.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
consente la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio denunciato nei motivi accolti, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 161, comma 6, l. fall.
la domanda di concordato con riserva rileva come procedura pendente che deve essere considerata nel successivo sviluppo del procedimento.
art. 162 l. fall.
la ricorrente sostiene che il fallimento non potesse essere dichiarato mentre era ancora pendente il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione concordataria.
art. 9-bis l. fall.
regola la trasmissione degli atti al tribunale dichiarato competente, la prosecuzione della procedura e la salvezza degli atti precedentemente compiuti; la Corte ne ricava il principio di continuità della procedura tramite traslatio iudicii.
art. 45 c.p.c.
richiamato come possibile regolamento di competenza d'ufficio da parte del tribunale dichiarato competente.
artt. 173, 179 e 180 l. fall.
sono gli eventi al verificarsi dei quali cessa l'effetto sospensivo della domanda di concordato sulla dichiarazione di fallimento.
Massime di principio
- Quando una procedura fallimentare viene trasmessa al tribunale dichiarato competente per incompetenza territoriale, opera una vera traslatio iudicii: la procedura prosegue nello stato in cui si trova e restano salvi tutti gli atti precedentemente compiuti, siano essi compiuti dal giudice, dagli organi della procedura o dalle parti.
- Se al momento della prosecuzione davanti al tribunale competente risulta ancora pendente una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, il giudice non può dichiarare immediatamente il fallimento, dovendo prima verificare l'esito della domanda concordataria secondo la disciplina speciale.
- La salvezza degli atti compiuti nella fase precedente comporta che il tribunale subentrante debba tener conto anche delle istanze di parte già proposte e non ancora definite, senza richiederne una nuova riproposizione come condizione di efficacia.
- La valutazione della domanda di concordato preventivo spetta al tribunale investito della procedura fallimentare e non può essere compiuta per la prima volta dal giudice del reclamo, ove ciò inciderebbe sulla corretta sequenza procedimentale.
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