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Sentenza

Sentenza n. 1948/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale relativo all'istanza di accertamento di conformità presentata il 27 gennaio 2017 per alcune opere realizzate presso un immobile, tra cui l'aumento dell'altezza utile del primo piano, la diversa distribuzione interna, la chiusura di un portico e la realizzazione di una piscina. Il Comune aveva ritenuto insussistente la regolarità urbanistica dell'immobile, poiché alla data di presentazione dell'istanza non era ancora stata acquisita una perizia giurata relativa ad altri interventi abusivi, escludendo così la formazione del silenzio-assenso. In via ulteriore, aveva ritenuto le opere prive della doppia conformità richiesta dall'art. 36 d.P.R. 380/2001, sulla base della loro asserita preesistenza rispetto al vigente piano regolatore e della destinazione urbanistica V4 prevista dal piano del 1962. I ricorrenti hanno dedotto, tra l'altro, che la regolarità urbanistica dovesse riguardare soltanto gli interventi oggetto dell'istanza; che la situazione dovesse essere valutata al momento della decisione comunale; che l'istanza fosse stata presentata quando era vigente l'art. 14 l.r. 16/2016, il quale prevedeva il silenzio-assenso decorso il termine di novanta giorni; che tale silenzio-assenso si fosse formato prima della sentenza della Corte costituzionale n. 232/2017 e potesse essere rimosso soltanto mediante autotutela; nonché l'erroneità e l'insufficienza della ricostruzione temporale degli abusi mediante aerofotogrammetria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ricostruito il regime temporaneo introdotto dall'art. 14, comma 3, l.r. 16/2016, applicabile in Sicilia dall'entrata in vigore della legge regionale sino alla dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza n. 232/2017. Poiché l'istanza era stata presentata il 27 gennaio 2017 e il parere del Genio civile era stato trasmesso al Comune il 5 maggio 2017, da tale ultima data l'istanza risultava completa della documentazione necessaria. Il termine di novanta giorni era quindi decorso prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, con conseguente formazione del silenzio-assenso. Il rapporto doveva ritenersi esaurito alla data della pronuncia costituzionale, sicché gli effetti di quest'ultima non potevano incidere sul titolo tacito già formatosi. Il Comune non poteva pertanto decidere nuovamente sull'istanza se non esercitando i poteri di autotutela. Il provvedimento impugnato, tuttavia, non manifestava la volontà di annullare il titolo tacito e non conteneva la necessaria valutazione comparativa tra l'interesse pubblico alla rimozione e l'interesse privato al mantenimento del titolo. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l'accertamento di conformità e il permesso di costruire in sanatoria; il Comune non poteva più pronunciarsi ordinariamente su un'istanza già tacitamente assentita, ma avrebbe dovuto eventualmente esercitare l'autotutela.

  • art. 14, comma 3, l.r. 16/2016

    In presenza della documentazione e dei pareri previsti, sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro novanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende assentita

    Nel periodo di vigenza della disposizione, il decorso di novanta giorni dalla completezza documentale determinava la formazione del silenzio-assenso sull'istanza di accertamento di conformità.

  • art. 14, comma 5, l.r. 16/2016

    La trasmissione al Comune del parere del Genio civile ha concorso a completare la documentazione necessaria per l'avvio del termine di novanta giorni.

  • art. 13, comma 2, l. 47/1985

    È richiamato quale disciplina previgente, caratterizzata dal silenzio-rigetto sulle istanze di sanatoria.

  • art. 1 l.r. 37/1985

    È richiamato quale disposizione regionale di recepimento del precedente regime del silenzio-rigetto.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Pur non essendo espressamente citato nel provvedimento, l'autotutela è individuata come lo strumento mediante il quale il Comune avrebbe potuto rimuovere il titolo tacito già formatosi; mancava, in concreto, la valutazione dell'interesse pubblico prevalente.

Massime di principio

  • Quando una disciplina regionale vigente al momento della presentazione dell'istanza prevede il silenzio-assenso sul permesso di costruire in sanatoria, il termine per la formazione del titolo tacito decorre dal momento in cui l'istanza risulta completa della documentazione e dei pareri necessari.
  • La successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina sul silenzio-assenso non incide sul rapporto già esaurito mediante la formazione del titolo tacito prima della pubblicazione della pronuncia costituzionale.
  • Una volta formato il silenzio-assenso su un'istanza edilizia, l'amministrazione non può sostituirvi un successivo diniego ordinario; l'eventuale rimozione del titolo richiede l'esercizio espresso del potere di autotutela.
  • Il provvedimento di autotutela deve rendere riconoscibile la volontà dell'amministrazione di rimuovere il precedente titolo e deve contenere una valutazione concreta della prevalenza dell'interesse pubblico alla rimozione rispetto all'interesse privato alla conservazione del titolo.
  • L'acquisizione successiva di elementi relativi ad altri abusi edilizi non impedisce la formazione del silenzio-assenso quando, alla data rilevante, l'istanza specificamente presentata sia completa della documentazione e dei pareri richiesti dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzioAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaTermini del procedimentoDifetto di motivazione

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