Sentenza n. 3955/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento della determinazione del Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12.12.2022, con notizia di pubblicazione notificata in data 13.12.2020, avente ad oggetto “INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI E DELLE RELATIVE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE MEDESIME ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL'ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125” con il quale la Regione Emilia Romagna ha decretato di richiedere alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 6.717,30 a titolo di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 (doc. 2) per le illegittime ragioni di cui al provvedimento; di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso al predetto provvedimento, anche se non conosciuto, o comunque citato nel presente ricorso; - del decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, intitolato “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.9.2022 (doc. 3); - del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, intitolato Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 pubblicato in G.U. il 26.10.2022 (doc. 4); - per quanto di ragione, dell'accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - per quanto di ragione, della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - per quanto di ragione, della intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - per quanto di ragione, delle deliberazioni del Direttore Generale AUSL Reggio Emilia n. 333 e n. 334 del 2019 non note, per il che si riservano motivi aggiunti con riferimento ad esse in quanto incidenti sul provvedimento finale regionale; - di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti nonché, per quanto di ragione, di quelli nominati nel presente ricorso, anche se non ancora conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di individuazione della quota di ripiano dovuta per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pari a euro 6.717,30, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione del Direttore generale della Regione Emilia-Romagna relativa al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, unitamente al decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto a livello nazionale, al decreto ministeriale recante le linee guida per i provvedimenti regionali e provinciali, all'accordo in Conferenza Stato-Regioni, alla circolare ministeriale, alle intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni e agli ulteriori atti presupposti o connessi. Nel corso del giudizio, con memoria del 15 gennaio 2026, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025, con compensazione delle spese. Dal testo emerge che l'avvenuto pagamento dell'importo ridotto previsto dalla nuova disciplina ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione, ma non risultava ancora comunicato al Tribunale il provvedimento regionale di accertamento del pagamento richiesto dalla legge per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima avrebbe potuto essere pronunciata soltanto dopo la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo ridotto, secondo l'art. 7 d.l. 95/2025. Poiché tale comunicazione non risultava effettuata, il giudice ha dichiarato comunque sopravvenuto il venir meno dell'interesse al ricorso in ragione del pagamento. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 95/2025
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite
La cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano richiede la comunicazione al TAR del provvedimento regionale o provinciale che accerta l'avvenuto pagamento dell'importo ridotto; in mancanza di tale comunicazione, il pagamento può comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali impugnati relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione dell'udienza mediante modalità da remoto.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 d.l. 95/2025 per i ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici presuppone la comunicazione al TAR del provvedimento regionale o provinciale che accerta l'avvenuto pagamento dell'importo ridotto.
- Quando il pagamento dell'importo dovuto rende comunque non più attuale l'interesse alla decisione, ma manca la comunicazione formale richiesta dalla legge per la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non già definito per cessazione della materia del contendere.
- In presenza del venir meno dell'interesse alla decisione determinato dal pagamento intervenuto nel corso del giudizio, le spese di lite possono essere compensate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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