Sentenza del 28/09/2016 n. 19119 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato l'avviso di accertamento TARSU per omesso versamento relativo all'anno indicato nel provvedimento, sostenendo in primo luogo che Tributi Italia S.p.A. lo avesse emesso quando il Comune aveva già revocato la concessione del servizio, con conseguente carenza di potere. In subordine, ha dedotto che alcune superfici dello stabilimento fossero destinate alla produzione di rifiuti speciali e quindi non assoggettabili a TARSU ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507 del 1993, nonché la genericità e insufficiente motivazione dell'accertamento e la tassazione di una superficie superiore a quella dichiarata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo pacifico che la revoca della concessione fosse intervenuta ed efficace prima dell'emissione dell'avviso. In assenza di una specifica clausola concessoria che imponesse al concessionario revocato di completare gli accertamenti già avviati, la revoca ha fatto venir meno il suo potere accertativo. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e l'avviso di accertamento è stato annullato definitivamente. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
La contribuente aveva invocato la norma per sostenere l'esclusione dalla TARSU delle superfici utilizzate per la produzione di rifiuti speciali. La Corte non ha esaminato nel merito tale questione, poiché il primo motivo relativo alla carenza di potere del concessionario è risultato assorbente.
Legge fallimentare, art. 43, come modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 41
l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo
La Corte ha chiarito che il fallimento intervenuto durante il giudizio di cassazione non determina l'interruzione del processo di legittimità, dominato dall'impulso d'ufficio e non soggetto alle ordinarie cause di interruzione.
Codice di procedura civile, art. 384
Ricorrendone le condizioni, la Corte ha potuto decidere direttamente la controversia e annullare l'avviso di accertamento, senza rinviare la causa al giudice di merito.
Cass. n. 880/1995 e Cass. n. 10367/2007
La mancata notifica della revoca all'interessato non incide necessariamente sulla validità ed efficacia del provvedimento, ma può rilevare ai fini della decorrenza del termine per impugnarlo. Nel caso concreto, la revoca era comunque stata adottata e pubblicata prima dell'emissione dell'accertamento.
Massime di principio
- Un concessionario o delegato della pubblica amministrazione può emettere atti impositivi solo se dispone ancora del relativo potere al momento dell'adozione dell'atto.
- La revoca della concessione, una volta efficace, fa venir meno il potere accertativo del concessionario, salvo che il contratto o il provvedimento di revoca preveda espressamente la prosecuzione degli accertamenti già iniziati.
- La successiva notifica dell'atto o la sua provenienza formale dal concessionario non sana la carenza di potere esistente al momento dell'emissione.
- Quando un motivo preliminare, come l'inesistenza del potere dell'organo emittente, è decisivo e conduce all'annullamento dell'atto, le ulteriori contestazioni sul merito dell'imposta possono essere dichiarate assorbite.
- In una situazione analoga è essenziale verificare la data di revoca, la sua efficacia e pubblicazione, la data di emissione dell'accertamento e l'eventuale presenza nel contratto di una clausola che consenta al concessionario revocato di completare le attività pendenti.
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