Cassazione Penale, Sentenza n. 36197/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p., in quanto il procuratore speciale ha validamente e irrevocabilmente rinunciato all'impugnazione; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova dell'08/05/2024 che aveva rigettato l'appello proposto da Castellani Mauro contro il rigetto, disposto dal GIP il 12/04/2024, della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente aveva dedotto tre motivi di ricorso, ma il suo procuratore speciale ha dichiarato la rinuncia all'impugnazione.
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen.
Usato come base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a seguito della rinuncia all'impugnazione.
art. 589 cod. proc. pen.
Richiamato per chiarire che la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia; le forme non sono tassative a pena d'inammissibilità, è sufficiente la provenienza certa dal soggetto legittimato e una volontà chiaramente espressa.
art. 416 cod. pen.
Indicata tra le norme relative alle imputazioni contestate al ricorrente; nella sentenza è citata come richiamo alle fattispecie per le quali era stata disposta la custodia cautelare.
art. 81 cod. pen.
Citato in connessione alle imputazioni contestate; non è stata svolta un'interpretazione sostanziale della norma nella decisione sul ricorso.
art. 110 cod. pen.
Citato tra le norme rispetto alle imputazioni (concorso di persone nel reato); usato come riferimento alle accuse sottese alla misura cautelare impugnata.
art. 512-bis cod. pen.
Citato come parte delle imputazioni contestate al ricorrente; la sentenza di inammissibilità non approfondisce il merito della norma.
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamato tra le norme relative alle accuse (reati fiscali) per le quali era stata disposta la custodia cautelare; citazione meramente descrittiva nell'ambito delle imputazioni.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione da parte del difensore o procuratore speciale è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia: se valida e chiaramente espressa determina l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
- Non sono richieste forme tassative per la validità della rinuncia: è sufficiente che provenga con certezza dal soggetto legittimato e manifesti chiaramente la volontà di rinunciare.
- La dichiarazione di rinuncia comporta la 'soccombenza' del ricorrente e può determinare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende.
- L'inammissibilità per rinuncia si differenzia dall'inammissibilità per cause sopravvenute e imprevedibili: quando è dovuta a rinuncia consapevole non si tratta di causa supervenuta.
- Per evitare conseguenze negative, il ricorrente deve evitare rinunce involontarie: verificare sempre l'autorizzazione e la volontà espressa del soggetto legittimato prima della dichiarazione di rinuncia.
- Se si intende revocare l'impugnazione, ciò non è possibile una volta che la rinuncia è stata validamente manifestata e accertata dal giudice.
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